Servitù di passaggio e innovazioni sul fondo servente, onere probatorio (Cass. civ. Sez. II n. 11239 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non ogni innovazione apportata al fondo servente integra di per sé una limitazione della servitù, né legittima il titolare del fondo dominante a pretenderne la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 1067 cod. civ. È necessario che l’innovazione produca un danno effettivo, giacché l’esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo: il titolare può realizzare il beneficio derivante dal titolo o dal possesso senza appesantire l’onere del fondo servente oltre quanto necessario. Su chi agisce incombe pertanto l’onere di allegare e provare l’effettivo aggravio, precisando quali mezzi intenda utilizzare e le dimensioni del passaggio, sì da consentire il giudizio tecnico sull’incidenza delle opere. La mancata prova delle asserite originarie dimensioni e del restringimento rende la domanda infondata.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di fondi, conveniva davanti al Tribunale il confinante condominio chiedendo l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio attraverso un varco e, accertato il restringimento dello stesso a seguito di opere edili, la condanna del convenuto al ripristino delle originarie dimensioni ex art. 1067 cod. civ.

Il Tribunale accoglieva l’accertamento della servitù, con contenuto coincidente con quello menzionato in un contratto del 28 ottobre 1998, e rigettava la domanda di riduzione in pristino per difetto di prova dell’alterazione. La Corte d’Appello confermava, ribadendo che non era stata dimostrata alcuna omissione del primo giudice né il pregiudizio dedotto. La società proponeva allora ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi, largamente ripetitivi. Le censure di violazione degli artt. 1058, 1061, 1063, 1064 e 1075 cod. civ. sono soltanto enunciate in rubrica e mai sviluppate. La censura di omesso esame di fatti decisivi non deduce una reale omissione, ma contesta il preteso errore della Corte d’Appello nell’individuare nell’usucapione il titolo di acquisto con il contenuto definito nel contratto: questione estranea al vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il secondo e il quarto motivo si infrangono sulla doppia conforme: i giudici di merito hanno concordemente escluso che i documenti prodotti consentissero di individuare le dimensioni del varco e il relativo restringimento. Opera quindi la preclusione dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che rende inammissibile il ricorso fondato sul motivo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva Sezioni Unite n. 2767 del 2023: dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale e attiene solo all’esistenza della motivazione, non alla sua sufficienza. Nel caso concreto la motivazione è ampia, articolata e pregnante, basata su due argomenti autonomi: il difetto di prova delle originarie dimensioni e del restringimento, e la genericità dell’allegazione circa l’aggravio.

La Corte ribadisce il principio del minimo mezzo, richiamando Cass. n. 3843 e la giurisprudenza conforme, e ne trae la conseguenza che, essendo la decisione fondata su ragioni autonome idonee a sorreggerla, l’infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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