Dimissioni della lavoratrice e conferma amministrativa: nullità senza sanatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11236 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e l’anno successivo alla celebrazione sono nulle in mancanza di conferma dinanzi alla Direzione del lavoro, ai sensi dell’art. 35, quarto comma, d.lgs. n. 198/2006. La nullità opera a prescindere da chi avesse interesse o onere di attivare la conferma, poiché la norma non pone alcun invito alla convalida a carico della lavoratrice né della datrice di lavoro. Il mero decorso del tempo tra le dimissioni e l’azione di impugnativa non sana il vizio, trattandosi di nullità e non di annullabilità. La prosecuzione di fatto delle mansioni durante la carica di amministratore unico esclude un recesso tacito e la configurabilità di una novazione del rapporto.

Il Fatto

Una lavoratrice, nel periodo protetto dalla disciplina sulle dimissioni della lavoratrice madre e in costanza del vincolo matrimoniale, ha rassegnato le dimissioni; lo stesso giorno è stata nominata amministratore unico della società datrice di lavoro. Il tribunale ha dichiarato la nullità delle dimissioni per mancanza di conferma in sede amministrativa e ha condannato la società alla riammissione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dal 21 settembre 2013, detratto l’aliunde perceptum.

La Corte d’appello ha rigettato l’appello principale della società. Questa ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la qualificazione delle dimissioni come nulle, sostenendo che la conferma avrebbe dovuto essere resa dalla lavoratrice davanti a se stessa, essendo divenuta amministratore unico nel pomeriggio dello stesso giorno. La Corte ha respinto la censura, richiamando il tenore dell’art. 35, quarto comma, d.lgs. n. 198/2006: la norma stabilisce la nullità in mancanza di conferma e non prevede alcun onere di attivazione in capo alla lavoratrice.

La Corte d’appello aveva accertato che la lavoratrice, anche durante l’incarico di amministratore unico, ha continuato a svolgere le medesime mansioni di responsabile amministrativo. Il permanere delle pregresse mansioni ha escluso la novazione oggettiva del rapporto, per difetto dell’elemento di novità. Tale ratio decidendi, non impugnata, incide sull’efficacia delle dimissioni e sulla tesi della lavoratrice subordinata di se stessa, comunque non condivisibile poiché datrice di lavoro resta la società.

Il secondo motivo invocava l’art. 2118 cod. civ. e deduceva un recesso tacito, per essersi la cessazione di fatto protratta oltre il periodo protetto. Il motivo è infondato: la Corte d’appello ha accertato la perduranza del rapporto, sicché non vi fu alcuna interruzione effettiva. Inoltre la tesi del recesso tacito non risulta proposta nei motivi d’appello e la censura è inammissibile. Il terzo motivo, che denunciava omessa pronuncia, è stato respinto per le medesime ragioni, restando la questione non specificamente devoluta.

Il quarto motivo contestava la decorrenza dell’obbligo retributivo in assenza di valida messa in mora. La Corte ha confermato la lettura della missiva del 21 settembre 2013, con cui la lavoratrice si è dichiarata a disposizione per la prosecuzione del lavoro, offrendo una prestazione dettagliata in relazione alle mansioni svolte. Correttamente il tribunale ha fatto decorrere da quella data gli importi dovuti. Il vizio dedotto si risolve in una censura di fatto, per di più in ipotesi di doppia conforme.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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