Adempimento del legato del chiamato non vale accettazione tacita di eredità (Cass. civ. Sez. II n. 11389 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adempimento di un legato da parte del chiamato alla successione non integra necessariamente un atto di accettazione tacita di eredità e non rende perciò inefficace una successiva rinuncia. L’accettazione tacita presuppone il compimento di un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di porre in essere se non nella qualità di erede e di dominus dei beni ereditari, dovendo sussistere entrambe le condizioni. Non integra accettazione tacita il pagamento del legato eseguito con denaro proprio del chiamato, poiché all’adempimento può provvedere anche un terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., senza alcun esercizio di diritti successori. Solo l’impiego del ricavato della liquidazione di cespiti ereditari, atto che solo l’erede ha il potere di compiere, può comportare l’accettazione tacita e l’inefficacia della rinuncia.

Il Fatto

Il testatore, con testamento pubblico, aveva istituito erede universale la figlia e aveva disposto in favore di un’altra persona il pagamento di una somma di denaro, in riconoscenza dell’assistenza prestata al de cuius e alla moglie. Dopo la morte del testatore, la beneficiaria aveva chiesto all’erede il pagamento della somma, ma quest’ultima aveva eccepito di aver rinunciato all’eredità.

La beneficiaria ha quindi agito in giudizio sostenendo che la rinuncia fosse inefficace, per avere l’erede compiuto atti di accettazione tacita: un versamento in favore della madre del de cuius e un bonifico alla stessa attrice, materialmente eseguito dal coniuge, con la causale di acconto sul maggiore importo dovuto. Il Tribunale ha accolto le domande e la Corte d’appello ha confermato. La chiamata ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso sono stati esaminati congiuntamente e accolti. La questione centrale riguarda le condizioni affinché l’adempimento spontaneo di un legato da parte del chiamato possa integrare accettazione tacita di eredità e rendere inefficace una successiva rinuncia.

La Corte ha ricordato che l’accettazione tacita si perfeziona quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, la c.d. pro herede gestio. Non basta l’implicita volontà di accettare: occorre la compresenza di entrambe le condizioni.

Sul piano sostanziale, è principio consolidato che non integra accettazione tacita il pagamento di un debito eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza esercizio di diritti successori, ai sensi dell’art. 1180 c.c. La Corte ha esteso la regola all’esecuzione del legato: anche una disposizione mortis causa a titolo particolare può essere adempiuta da un terzo, al pari dei debiti ereditari.

Non sono decisivi né la natura di legato di genere né l’assenza di liquidità nell’asse. Il pagamento può avvenire con disponibilità personali del chiamato oppure mediante la liquidazione di altri cespiti ereditari. Solo in quest’ultimo caso si configura un atto che solo l’erede può compiere e che può comportare l’accettazione tacita. La prestazione del legato non è subordinata all’esistenza di un attivo ereditario, essendo i limiti individuati solo nell’accettazione con beneficio d’inventario e nella lesione della legittima.

La Corte ha inoltre escluso che l’art. 662 c.c. impedisca l’adempimento da parte di un terzo, avendo la norma il diverso effetto di limitare la volontà del testatore e di prevedere un criterio suppletivo di individuazione dei soggetti tenuti. L’errore della Corte di merito è consistito nell’aver qualificato i due bonifici come atti di accettazione tacita senza verificare con quali liquidità fossero stati effettuati. Irrilevanti, infine, la domanda di riduzione e il rimborso delle spese funerarie, proposti in via subordinata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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