Ricorso in cassazione inammissibile se il fatto processuale è lacunoso (Cass. civ. Sez. III n. 11470 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non espone in modo chiaro e sintetico i fatti di causa è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma consente alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia. L’onere di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. impone a chi denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. di indicare le norme violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che va espressamente richiamata. È inammissibile il motivo che non censuri la ratio decidendi del giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione minacciata nei suoi confronti con atto di precetto, sostenendo di vantare un controcredito verso il condominio intimante. Il Tribunale adito respingeva l’opposizione con sentenza del giugno 2018.

La Corte d’appello rigettava l’impugnazione con sentenza del maggio 2022. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, cui resisteva il condominio con controricorso. All’esito della camera di consiglio il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduceva violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La Corte ne rileva l’inammissibilità sotto un duplice profilo, riferito al contenuto dell’atto introduttivo.

Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. impone a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa. La norma non risponde a un’esigenza di mero formalismo. Essa serve a consentire alla Suprema Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti.

Per soddisfare il requisito occorre che il ricorso indichi in modo chiaro e sintetico le reciproche pretese, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, le eccezioni e le difese di ciascuna parte, lo svolgersi della vicenda processuale e le argomentazioni essenziali su cui si è fondata la sentenza di primo grado, le difese svolte in appello e il tenore della sentenza impugnata, come affermato da Sez. 3 n. 1352 del 12.01.2024.

Nel caso concreto l’illustrazione del fatto processuale è lacunosa. Il ricorso omette di riportare le ragioni della contestazione originaria e di quella successiva, la cui difformità è rilevata dalla Corte d’appello, e non illustra nemmeno sinteticamente la decisione di primo grado. È del tutto pretermessa la motivazione della sentenza d’appello, né il giudice di legittimità può sopperire a tale lacuna mediante l’esame della sentenza impugnata o degli altri atti, secondo Sez. 3 n. 15276 del 01.06.2021.

Il mancato richiamo del contenuto della decisione d’appello comporta un’autonoma ragione di inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. L’onere di specificità impone al ricorrente di indicare le norme di legge violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare il contrasto col precetto normativo, come statuito da Sez. U n. 23745 del 28.10.2020.

Ulteriore ragione di inammissibilità discende dalla mancata censura della ratio decidendi in base alla quale il giudice di merito ha escluso che potesse operare la compensazione in mancanza di tutti gli elementi idonei a ricostruire il rapporto tra le parti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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