Obbligo di informativa sulla protezione internazionale anche senza richiesta dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 11650 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti presso i punti di crisi per esigenze di soccorso e prima assistenza una informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri e sulla possibilità di rimpatrio volontario assistito. Si tratta di un obbligo diretto a garantire la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo, che sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale: il silenzio o una dichiarazione incompatibile con tale volontà, che deve essere chiaramente espressa e non affidata a formule ambigue, non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Non è sufficiente, per ritenere assolto l’obbligo, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se nella contestazione dell’interessato nulla emerge, in ordine all’informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall’amministrazione, e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al Giudice di pace di Roma il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma ai sensi dell’art. 13, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 286 del 1998. Il Giudice di pace ha rigettato il ricorso con provvedimento depositato il 4 luglio 2023.

Avverso tale provvedimento lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, lamentando la violazione degli obblighi comunitari di informativa in materia di protezione internazionale e la motivazione apparente della decisione. Le Amministrazioni intimate hanno depositato mero atto di costituzione. La trattazione è stata disposta in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la decisione per aver eluso il contenuto del motivo di opposizione relativo alla non conformità agli obblighi comunitari di completa informativa sulle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, valorizzando la circostanza, pacifica e non contestata, del riferimento contenuto nel foglio notizie della Questura alla mancata presentazione della relativa domanda. Il Giudice di pace si era limitato ad argomentare in forma meramente dubitativa sulla probabilità che lo straniero fosse stato informato in occasione di un precedente fermo.

La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 32070/2023, secondo cui l’obbligo di informativa di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998 sussiste anche in assenza di una manifestazione di volontà dello straniero. Il silenzio o una dichiarazione incompatibile con la richiesta di protezione non possono assumere rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata.

La Corte precisa che non basta il richiamo generico, contenuto nel decreto di respingimento o di trattenimento, all’avvenuta informazione. Se nella contestazione dell’interessato nulla emerge dal foglio notizie né da altri atti o mezzi di prova offerti dall’amministrazione, e non sono indicati i tempi e le modalità dell’informativa, con riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale, l’obbligo non può dirsi assolto.

Nel caso di specie nulla di tutto ciò risulta, essendosi il giudicante limitato a ipotesi e supposizioni circa l’adempimento degli obblighi informativi. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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