Compensazione spese in appello improcedibile: motivazione illogica (Cass. civ. Sez. III n. 6424 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, ma la motivazione che lo sorregge è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. quando risulti palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 132/2014 e integrato dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018, la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in caso di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L’improcedibilità dell’appello per mancato deposito del provvedimento impugnato non integra tali ipotesi: essa costituisce condotta negligente dell’appellante, sicché compensare le spese su tale base attenua le conseguenze sfavorevoli della soccombenza proprio quando la negligenza è maggiore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione a precetto, ottenendo dal giudice di pace la declaratoria di nullità dell’atto e la condanna dell’opposta alle spese. La sentenza venne appellata dalla controparte, che deduceva l’asserita nullità dell’atto di citazione in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ..

Il Tribunale dichiarò improcedibile il gravame, non avendo l’appellante depositato copia della sentenza impugnata, ma dispose la compensazione delle spese di lite “stante la pronuncia in rito”. Il soccombente nel giudizio di appello ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Muovendo dalla natura discrezionale del potere di compensazione, il Collegio ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando riservata al giudice di merito la valutazione dell’opportunità della compensazione stessa.

Resta però censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito sorregge la compensazione, quando essa sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Richiamando la Cass. Sez. 6-3 n. 17816 del 2019, la Corte individua proprio in tale vizio l’evenienza verificatasi nel caso in esame.

La Corte osserva, in via preliminare, che il giudizio di primo grado, instaurato il 20 luglio 2015, è regolato dal testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 132/2014 e integrato dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018. Ne deriva che la compensazione è ammessa solo per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Queste ultime, secondo la Cass. Sez. 6-2 n. 4696 del 2019, coincidono con le ipotesi di sopravvenienze di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dalla norma. A tali ipotesi non è riconducibile l’improcedibilità dell’appello, né appare logicamente sostenibile che il rigetto della domanda in rito costituisca di per sé una grave ragione di compensazione.

Il passaggio decisivo chiarisce che l’improcedibilità per mancato deposito del provvedimento impugnato costituisce, in teoria, una condotta negligente dell’appellante e dunque censurabile. La motivazione impugnata perviene così al paradosso di attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza proprio quando maggiore è stata la negligenza del soccombente. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata senza rinvio e la causa decisa nel merito con condanna della controparte alle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *