Inammissibile il ricorso sugli obblighi informativi dell’intermediario finanziario (Cass. civ. Sez. I n. 11801 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronta con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata viola il precetto di specificità del motivo ed è inammissibile. Laddove la decisione di merito si fondi su più argomenti autonomi, la mancata confutazione di uno solo di essi rende il motivo inammissibile, restando gli altri assorbiti. In materia di intermediazione finanziaria, l’osservanza degli obblighi informativi di cui all’art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e all’art. 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998 va valutata in concreto, commisurandola alle caratteristiche e all’esperienza dell’investitore, senza che assuma rilievo dirimente la qualificazione di quest’ultimo come operatore qualificato. Il difetto di allegazione e prova del nesso di causalità tra l’omessa informazione e il danno impedisce l’accoglimento della domanda risarcitoria.

Il Fatto

La ricorrente aveva acquistato, in due tranches temporalmente ravvicinate, titoli obbligazionari emessi da un noto gruppo industriale poi divenuto insolvente, con conseguente inesigibilità dei titoli. Conveniva in giudizio la banca intermediaria, lamentando di non essere stata adeguatamente informata sulla natura e sul rischio dell’operazione.

Il Tribunale respingeva la domanda, escludendo la responsabilità risarcitoria dell’istituto di credito. La Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione, ritenendo dimostrato l’esatto adempimento degli obblighi informativi e valorizzando l’esperienza finanziaria dell’investitrice. La ricorrente proponeva allora ricorso per cassazione articolato in otto motivi, resistito dalla banca e dagli altri intimati con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi muovendo da un rilievo comune di ordine processuale. Il primo motivo, che censurava l’esclusione della violazione degli obblighi informativi, è inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato prospetta una circostanza smentita dagli atti, dall’altro non esaurisce le rationes decidendi della sentenza impugnata.

La Corte richiama sul punto il proprio consolidato orientamento (Cass., Sez. I, n. 20118 del 18.09.2006), secondo cui, quando la decisione si regge su più argomenti autonomi e sufficienti, la mancata censura di uno solo di essi rende il motivo inammissibile. Nella specie era rimasto incontestato l’argomento secondo cui non era stata dimostrata la decisività causale della nazionalità estera dell’emittente. Il secondo motivo, vertente sul medesimo profilo, resta pertanto assorbito.

Anche il terzo, il quarto e il quinto motivo incorrono nel medesimo vizio di specificità. La Corte ricorda la distinzione, più volte affermata (Cass., Sez. I, n. 16318 del 03.07.2017), tra deposito dei titoli in amministrazione e gestione di portafoglio, nonché il principio enunciato in Cass., Sez. I, n. 23570 del 27.10.2020. Rileva inoltre che il giudice di merito non aveva equiparato l’investitrice a un operatore qualificato, ma aveva accertato l’adempimento dell’intermediario in ragione della sua qualità.

Il sesto motivo è inammissibile perché sollecita una revisione del sindacato di merito, estranea ai compiti della Corte. Il settimo non prende posizione sulla qualificazione del rapporto come amministrazione cosiddetta statica. L’ottavo, infine, resta assorbito, postulando quella violazione degli obblighi informativi che, dichiarati inammissibili i motivi precedenti, è rimasta indimostrata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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