Abuso contratti a termine nel pubblico impiego e danno comunitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17315 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego la perdurante funzionalità del rapporto a termine non esclude l’interesse attuale e concreto del lavoratore all’accertamento dell’abusivo ricorso a tale tipologia contrattuale, configurabile come illecito fonte di danno risarcibile. L’intervenuta immissione in ruolo vale come misura satisfattiva equivalente alla conversione solo se sia provata la stretta correlazione tra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, ravvisabile quando l’immissione in ruolo sia ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa a effetto. Tale correlazione è esclusa quando l’assunzione a tempo indeterminato consegua al superamento di una procedura concorsuale, sia pure parzialmente riservata. La misura risarcitoria non trova compensazione nella retribuzione percepita durante il rapporto, avendo questa causa nel porsi quale corrispettivo della prestazione resa.
Il Fatto
Un lavoratore era stato assunto presso una azienda sanitaria regionale in forza di una successione di contratti a termine. Il Tribunale adito, sulla domanda del lavoratore, aveva qualificato illegittimi i contratti per difetto della causale giustificatrice. La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado e con modifica limitata alla statuizione sulle spese, ha escluso il diritto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, data la natura pubblicistica dello stesso, e ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno comunitario. Ha negato valenza riparatoria alla stabilizzazione seguita al superamento, da parte del lavoratore, di un concorso indetto senza collegamento alcuno con l’illecito.
L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi, per la loro stretta connessione, essendo tutti fondati sulla tesi dell’insussistenza di alcun danno, in ragione della continuità occupazionale assicurata dapprima con proroghe e rinnovi e poi con l’immissione nei ruoli. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.
Quanto al primo, prospettato quale violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., la Corte ha escluso che la perdurante funzionalità del rapporto a termine osti alla ravvisabilità in capo al lavoratore di un interesse giuridico attuale e concreto all’accertamento dell’abusivo ricorso a tale tipologia di rapporto, configurabile come illecito e fonte di danno risarcibile.
Quanto al secondo, prospettato ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’intervenuta immissione in ruolo è qualificabile come misura satisfattiva equivalente alla conversione solo se sia provata la stretta correlazione tra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, ravvisabile quando l’immissione in ruolo sia ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa a effetto, operando la reiterazione abusiva come condicio sine qua non della successiva immissione in ruolo. Tale rapporto è da escludere quando l’assunzione a tempo indeterminato consegua al superamento di una procedura concorsuale, sia pure parzialmente riservata, come nel caso di specie (Cass. n. 35145/2023).
Il principio è stato dichiarato conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l’organizzazione di procedimenti di selezione non può dispensare gli Stati membri dall’obbligo di prevedere una misura adeguata a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato (Corte di Giustizia 22.2.2024 in cause C-59/22, C-110/22, C-159/22).
Quanto al terzo motivo, prospettato per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte ha escluso che la misura risarcitoria possa trovare compensazione nella retribuzione percepita durante il rapporto, trovando questa causa nel porsi quale corrispettivo della prestazione resa. Ha quindi rigettato il ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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