Decadenza da elenchi lavoratori agricoli preclude l’indennità di disoccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12978 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, pur non avendo funzione costitutiva del rapporto assicurativo, ma solo di agevolazione probatoria. Il provvedimento con cui l’Inps esclude il lavoratore da tali elenchi, non impugnato nel termine decadenziale di cui all’art. 22 d.l. n. 7/1970, convertito con modificazioni in legge n. 83/1970, determina una decadenza di natura sostanziale, che preclude in modo definitivo l’azionabilità in giudizio del diritto all’indennità di disoccupazione agricola. In difetto di tempestiva impugnazione dell’atto amministrativo di esclusione, il diritto alla prestazione non può essere riconosciuto in sede giudiziale.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010. L’Inps l’aveva cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con conseguente venir meno del diritto alla prestazione.

La domanda della lavoratrice era stata respinta in primo grado. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, aveva confermato il rigetto, rilevando che l’appellante era decaduta dall’azione di impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi e che, per effetto di tale decadenza, aveva perso il diritto alla prestazione. Avverso la pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, resistito dall’Inps con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 32 legge n. 264/1949, 12 R.D. n. 1249/1940, della legge n. 2248/1865 all. E e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che l’iscrizione negli elenchi non ha funzione costitutiva del rapporto assicurativo ma solo di agevolazione probatoria. Ne conseguiva che l’intervenuta decadenza non avrebbe impedito l’accertamento in sede giudiziale del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato e del connesso diritto all’indennità.

La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il principio al quale intende dare continuità: l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione nel termine decadenziale di cui all’art. 22 d.l. n. 7/1970 (richiamate Cass. n. 6229/2019, Cass. n. 30858/2021, Cass. n. 4523/2024).

Il collegio ha precisato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all’iscrizione di cui al R.D. n. 1249/1940 non esime l’Inps dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, simmetricamente, in assenza di iscrizione non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l’iscrizione e la corrispondente prestazione.

Tuttavia, l’iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali. Ove essa sia esclusa dall’Inps con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell’art. 22 d.l. n. 7/1970, tale decadenza, di natura sostanziale, preclude in modo definitivo l’azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione. La sentenza impugnata si è conformata a tale orientamento e va confermata.

Il secondo motivo, relativo alla condanna dell’Inps alle spese, è rimasto assorbito dal rigetto del primo. La Corte non ha disposto alcunché sulle spese, in ragione della dichiarazione ex art. 152 cod. proc. civ. già positivamente vagliata dalla Corte d’appello e dell’assenza di evidenza di una modificazione della situazione reddituale della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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