Inammissibile il ricorso che chiede una diversa qualificazione del rapporto (Cass. civ. Sez. III n. 11858 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, non essendo consentito alla Corte di legittimità di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica. È parimenti inammissibile la censura che si risolva nel tentativo di ottenere in sede di legittimità una diversa qualificazione giuridica del rapporto, risolvendosi in una rivalutazione del merito. Il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., non è rilevabile d’ufficio e postula che il ricorrente indichi compiutamente gli atti in cui la domanda o l’eccezione fu proposta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
Il Fatto
Un soggetto conveniva dinanzi al Tribunale un altro, chiedendo, previa risoluzione di un contratto di mandato, la restituzione di una somma di denaro corrisposta per la costituzione di una società di diritto turco finalizzata alla gestione di un ristorante. Il convenuto contestava la stipulazione del contratto e proponeva domanda riconvenzionale.
Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva parzialmente la riconvenzionale. La Corte d’appello, investita del gravame, riformava la decisione, dichiarava risolto il contratto di mandato, accertava i crediti reciproci e, disposta la compensazione, condannava il mandatario alla restituzione della somma. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Tutti i motivi sono dichiarati inammissibili. Con il primo si deduceva la violazione delle norme in tema di mandato, sostenendosi che il rapporto fosse rimasto sul piano dell’amicizia. La Corte ribadisce il principio per cui il vizio di violazione di legge impone la specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente in contrasto con le norme regolatrici, citando Cass. Sez. Un. n. 10313 del 2006. La censura, inoltre, mirava a una diversa qualificazione giuridica del rapporto.
Il secondo motivo lamentava la confusione tra capitale sociale e patrimonio della società turca. La Corte lo dichiara inammissibile perché il ricorrente attribuisce al giudice di merito plurimi errores in iudicando senza illustrarli, limitandosi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità.
Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’asserito scioglimento del mandato per mutuo consenso. La Corte richiama Cass. n. 20924 del 2019: l’omessa pronuncia non è rilevabile d’ufficio e il ricorrente deve riportare puntualmente le istanze nei loro esatti termini, indicando gli atti in cui furono proposte, in forza del principio di autosufficienza del ricorso.
Il quarto motivo, relativo alla rendicontazione dell’attività, non coglie la ratio decidendi, poiché proprio sullo scambio di comunicazioni tra le parti il giudice aveva fondato i conteggi del mandatario e il riconoscimento del debito. Il quinto motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La Corte richiama la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, che vieta un’interpretazione troppo formale del principio di autosufficienza, e le Sezioni Unite n. 8950 del 2022, unitamente a Cass. n. 12481 del 2022.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.