Termine breve per ricorso in cassazione avverso sentenza dopo inammissibilità appello (Cass. civ. Sez. III n. 2060 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello contro il provvedimento di primo grado, il termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado — proponibile a norma dell’art. 360 cod. proc. civ. — decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Ne consegue che la parte soccombente in appello non può far valere il termine ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado, ma deve rispettare il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità. Il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile, con conseguente condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Il Fatto

La vicenda riguarda il compenso richiesto da una professionista per l’attività di liquidatrice giudiziale svolta nell’interesse di una società in liquidazione. Il tribunale aveva condannato la ricorrente alla restituzione delle somme ricevute in eccesso, avendo accertato che l’incarico era stato eseguito in modo incompleto e negligente, con autonoma liquidazione del compenso in assenza di autorizzazione e in misura sproporzionata.

La corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, dolendosi della condanna agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e della riduzione del compenso per omesso esame di fatti decisivi. La controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività. Il ragionamento muove dall’applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., secondo cui, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello contro il provvedimento di primo grado, il termine per il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità.

Nel caso concreto, l’ordinanza di inammissibilità della corte d’appello era stata comunicata via P.E.C. in data 19/05/2020. La ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione solo in data 15/12/2020, dunque ben oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ.

La Corte precisa che il termine breve opera in funzione della comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità, la quale costituisce il riferimento temporale per la decorrenza dell’impugnazione della sentenza di primo grado. La norma trova applicazione automatica, senza necessità di ulteriori accertamenti, tutte le volte che l’appello sia stato dichiarato inammissibile per le ragioni previste dall’art. 348-bis cod. proc. civ.

Accertata la decadenza, i due motivi di ricorso restano assorbiti. La Corte non esamina il merito delle censure relative agli interessi legali e alla riduzione del compenso, poiché l’inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione sostanziale.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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