Motivazione per relationem e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 11859 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione solo apparente, e perciò nulla per error in procedendo, la sentenza di appello che, dopo avere riportato le eccezioni della parte e rilevato la loro pedissequa riproposizione, motivi per relationem alla decisione di primo grado senza riportarne il contenuto saliente e senza specificare le ragioni della conferma. Una motivazione graficamente esistente ma recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il percorso logico del giudice non è integrabile dall’interprete con mere congetture. Resta ferma la regola per cui la nullità da inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni opera solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali d’impresa e non nelle verifiche cosiddette a tavolino.
Il Fatto
Una società contribuente riceve un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi a un anno d’imposta, fondato sull’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sull’interposizione fittizia di manodopera e su costi non deducibili e IVA non detraibile. L’atto impositivo è preceduto da un atto di contestazione delle sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello, rilevando anche l’infondatezza dei rilievi sul processo verbale di constatazione e sul mancato rispetto del termine dilatorio. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate non si costituisce con controricorso; si costituisce invece, in proprio, un ex amministratore della società, che si riporta alle difese sociali.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte affronta due questioni. Quanto alla difesa erariale, si afferma che l’amministrazione intimata, anche senza controricorso, può partecipare alla discussione orale avvalendosi dell’Avvocatura dello Stato, senza necessità di specifica procura per il singolo giudizio, richiamando Cass. n. 2465 del 25/01/2024. Quanto alla costituzione dell’ex amministratore, essa è dichiarata inammissibile: avendo perduto la qualità di amministratore, questi si è costituito in proprio, e nel giudizio di legittimità l’intervento è inammissibile, tanto più che il processo non si interrompe per la mancata costituzione del curatore fallimentare (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 25423 del 10/10/2019; Cass. n. 30785 del 06/11/2023).
Nel merito, il primo e il secondo motivo sono esaminati congiuntamente, perché investono la medesima questione. La ricorrente lamenta, da un lato, la motivazione apparente della sentenza regionale sulle questioni diverse dal contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, l’omesso esame delle relative eccezioni. Il primo motivo è fondato; il secondo resta assorbito.
La Corte richiama il principio per cui la motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, quando, pur esistente sul piano grafico, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, senza che l’interprete possa integrarla con congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 13977 del 23/05/2019). Nel caso concreto la Commissione regionale, dopo avere esposto le eccezioni e la loro riproposizione, ha motivato per relationem alla sentenza di primo grado, senza riportarne il contenuto saliente né spiegare le ragioni della conferma. Ne deriva che non è evincibile la ratio decidendi.
Il terzo motivo, sulla dedotta inutilizzabilità della documentazione contabile ex art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, è inammissibile: la censura non coglie la ratio decidendi, poiché la sentenza regionale si limita ad affermare che il comportamento della società ha legittimato l’accertamento induttivo, e la doglianza mira a una rivalutazione dei fatti, in presenza di doppia conforme di merito.
Il quarto motivo è infondato. Il termine dilatorio di sessanta giorni ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera solo nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali d’impresa e non nelle verifiche a tavolino (Cass. S.U. n. 18184 del 29/07/2013; Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015; Cass. n. 17818 del 01/06/2022). Nel caso di specie, completate le operazioni a tavolino, tra il verbale e la notifica dell’avviso il termine risulta ampiamente decorso. La sentenza è quindi cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.