Opposizione all’esecuzione improponibile dopo l’assegnazione del credito (Cass. civ. Sez. III n. 23764 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione presso terzi, una volta che il procedimento esecutivo si è concluso con l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata: avverso l’ordinanza di assegnazione è esperibile unicamente l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., per i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto, non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. L’improponibilità originaria dell’opposizione è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con cassazione senza rinvio. Il difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione del terzo pignorato, pur integrando litisconsorzio necessario, non impone la rimessione al primo giudice ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ. quando l’azione era ab origine improponibile, perché la rimessione allungherebbe i tempi del giudizio in contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost., senza vantaggio per la parte pretermessa.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una struttura sanitaria pubblica e debitore esecutato, era stato destinatario di un’espropriazione mobiliare presso terzi avviata da una società cooperativa sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, munito di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. Il procedimento si era concluso con ordinanza di assegnazione del credito.
Il debitore propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., deducendo la nullità della notificazione del titolo e del precetto, avvenuta in un luogo dal quale si era allontanato. Il primo giudice accolse l’opposizione; la Corte d’appello, in accoglimento del gravame della società creditrice, la rigettò, qualificando il vizio come nullità della notificazione, da far valere con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. Il debitore ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione rileva d’ufficio, a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., l’improponibilità dell’opposizione. Una volta concluso il procedimento esecutivo con l’assegnazione del credito pignorato, il diritto di procedere ad esecuzione forzata non è più contestabile: lo si può contestare solo finché è minacciato o esercitato dal creditore, non dopo la definizione del processo esecutivo.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza in termini (Cass. Sez. 3, ord. n. 15822 del 2023; Cass. Sez. 3, ord. n. 12690 del 2022). Il debitore può instaurare un ordinario giudizio di cognizione per accertare circostanze modificative o estintive sopravvenute, ma non servirsi dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. Entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto constatare il difetto di legittimazione del debitore a valersi di quel mezzo.
L’opposizione non poteva nemmeno convertirsi nella sola ammissibile opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ., per la sua evidente tardività e per la carenza della indefettibile fase sommaria. La Corte esamina poi l’ipotesi alternativa della mancata partecipazione al giudizio del terzo pignorato, litisconsorte necessario, che avrebbe imposto la cassazione con rinvio ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
Il Collegio preferisce tuttavia la diversa soluzione, perché nel caso concreto viene in rilievo un’inidoneità originaria dello strumento utilizzato a radicare il giudizio. In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di contraddittorio sia rilevato in sede di legittimità, è superfluo rimettere la causa al primo giudice quando l’azione era ab origine improponibile: la rimessione allungherebbe i tempi del processo in contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost., senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, vista la certa non esperibilità dell’azione.
La sentenza viene quindi cassata senza rinvio, con conseguente caducazione della sentenza di primo grado, e il ricorrente è condannato alle spese dei tre gradi.
Nota della Redazione
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