Giudizio di rinvio: contumacia non è rinuncia alle eccezioni assorbite (Cass. civ. Sez. II n. 12065 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, ai sensi dell’art. 394, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la contumacia della parte che non si costituisca in sede di rinvio non comporta rinuncia alle domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte e dichiarate assorbite. Il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare tutte le domande ed eccezioni, anche in assenza di formale riproposizione, salvo che non si sia formato un giudicato interno o che le conclusioni rassegnate siano incompatibili con la volontà di riproporle.

Il Fatto

Un architetto conveniva in giudizio una società per ottenere il pagamento del compenso per prestazioni professionali di progettazione relative a un complesso turistico-alberghiero. Nel giudizio interveniva un secondo professionista, anch’egli richiedente il compenso. Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande; la Corte d’Appello di Bari riformava la decisione, rideterminando sensibilmente la somma dovuta al primo professionista e respingendo la domanda del secondo.

Investita del ricorso, la Cassazione accoglieva il ricorso del primo professionista, affermando l’applicabilità dell’art. 1359 cod. civ. quale fictio di avveramento della condizione in caso di comportamento contrario della committente, e rinviava alla Corte d’Appello di Bari. Riassunto il giudizio dal solo professionista, la Corte di rinvio condannava la società, nella sua contumacia, al pagamento di una somma superiore. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, che deduce la nullità della citazione in riassunzione per omessa specificazione del termine a comparire. Il motivo è infondato. La Corte osserva che la validità dell’atto di riassunzione va valutata alla luce del disposto dell’art. 392 cod. proc. civ., che richiama unicamente la citazione notificata personalmente, con la conseguenza che i requisiti di contenuto si ricavano dall’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., non dall’art. 163 cod. proc. civ., dettato per il giudizio di primo grado. L’atto di riassunzione ha funzione meramente ripetitiva delle richieste già avanzate ed è idoneo a riattivare il processo di rinvio.

A conforto, la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 9407/2013, secondo cui le norme che impongono avvertimenti per il contenuto degli atti introduttivi hanno carattere speciale e derogatorio e non possono essere estese in via interpretativa. Il carattere chiuso del giudizio di rinvio e la conservazione della medesima posizione processuale escludono l’estensione dell’onere di avvertimento previsto per la citazione di primo grado.

Il nucleo della decisione riguarda il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Si tratta di stabilire se la contumacia della parte in sede di rinvio implichi rinuncia ai motivi di appello già dichiarati assorbiti e alle eccezioni di merito dagli stessi veicolate. La Corte ricostruisce il contrasto giurisprudenziale: da un lato l’orientamento che ritiene automaticamente devolute al giudice del rinvio le domande ed eccezioni pregresse; dall’altro quello più restrittivo che ne esige la riproposizione espressa.

Il Collegio aderisce al primo orientamento. L’art. 394, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce che le parti conservano la stessa posizione processuale anteriore, e il terzo comma ribadisce il carattere chiuso del procedimento di rinvio. Ne deriva che, intervenuta la cassazione con rinvio prosecutorio, la controversia si decide sulla base delle conclusioni già prese nelle precedenti fasi di merito. Salvo il giudicato interno, il giudice del rinvio deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito, anche nella contumacia di una parte, senza che sia necessaria una formale riproposizione.

Nella specie, la società aveva veicolato in appello l’eccezione di inadempimento del professionista. Assorbita dal giudice d’appello, l’eccezione aveva riacquistato interesse per effetto della cassazione della sentenza d’appello. La sua mancata riproposizione in sede di rinvio non poteva quindi valere come implicita rinuncia. Il secondo e il terzo motivo sono accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, perché decida anche sull’eccezione di inadempimento. Assorbito il quarto motivo, relativo alla compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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