Confini tra violazione di legge e sindacato sul fatto in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 12063 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, resta invece estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione congrua, non essendo tenuto a discutere ogni singolo elemento probatorio. Il motivo che lamenti l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione è infine inammissibile ove non faccia inequivocabile riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione.
Il Fatto
Nel 2012 l’attrice conviene dinanzi al Tribunale di Sassari, sezione di Alghero, la convenuta per l’accertamento di una servitù di passaggio avente fonte in un contratto del 2001. L’attrice deduce che la convenuta ha costruito un muro di recinzione e apposto un cancello, che impegnano in parte due mappali e determinano l’illegittimo restringimento della sede stradale, impedendo o rendendo più difficoltoso l’esercizio della servitù pedonale e carrabile a favore di altro mappale. Le domande sono di accertamento, rimozione degli ostacoli e risarcimento del danno.
Il Tribunale accerta l’esistenza della servitù, ma rigetta le domande di accertamento del restringimento, di ripristino e di risarcimento. La Corte di appello, adita dall’attrice, conferma la sentenza di primo grado riformando solo il capo sulle spese. L’attrice ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria; la convenuta resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente e disattesi. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta operata dal provvedimento impugnato; l’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta esterna all’interpretazione della norma e appartiene alla valutazione del giudice di merito. I motivi, pur nella varietà dei profili, prospettano in realtà come errori di diritto quelli che sono pretesi errori nella ricostruzione e nell’apprezzamento della situazione di fatto, aprendo la prospettiva di un terzo accertamento in fatto dinanzi al giudice di rinvio.
La Corte rileva che l’apprezzamento compiuto nei due gradi precedenti è espresso in una motivazione effettiva, resoluta e coerente, senza che il giudice di legittimità debba far proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo il vaglio di legittimità. Il richiamo è al senso pregnante dell’aggettivo possessivo «suo» impiegato nell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, l’adesione non acritica della Corte di appello alle risultanze accertate dal giudice di prime cure non si espone a censure spendibili in sede di legittimità. Quanto al secondo, la formulazione del quesito al c.t.u. non esorbita dai tratti di funzionalità rispetto alla controversia da decidere. Quanto all’asserita erroneità nella valutazione delle prove, il compito della Corte è verificare che il giudice di merito abbia fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento, ciò che nel caso di specie è accaduto.
Il giudice di merito che fondi il proprio convincimento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione congrua, nel rispetto dei canoni dettati da Cass. SU 8053/2014. In obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata, non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio né a confutare ogni singola deduzione che aspiri a una diversa ricostruzione del fatto.
Il quarto motivo, che denunzia l’omesso esame della domanda di risarcimento, è dichiarato inammissibile alla stregua dei principi dettati da Cass. SU 17931/2013. Se non è necessario che la censura si qualifichi espressamente come motivo ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., è tuttavia necessario che nel motivo si faccia inequivocabile riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omissione. Nel caso di specie la ricorrente non deduce la nullità della sentenza, ma ritiene che l’omesso esame costituisca motivo di impugnazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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