Compenso commissario IPPC liquidato in proporzione all’attività svolta (Cass. civ. Sez. I n. 12066 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compenso spettante al componente della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC), in caso di cessazione anticipata dell’incarico per recesso della pubblica amministrazione, il corrispettivo è dovuto non per l’intera opera commessa ma solo per quella effettivamente svolta. La liquidazione va operata in misura proporzionale allo stato di avanzamento delle istruttorie, applicando in via parametrica i criteri del d.m. 5 marzo 2008, ridotti in proporzione al mancato completamento dell’incarico. Il criterio proporzionale risponde al principio equitativo di commisurare il compenso alla quantità dell’opera prestata. La disciplina dettata dall’art. 4-bis, comma 2°, d.l. n. 208/2008, convertito con modificazioni, che regola le modalità di corresponsione dei compensi medesimi, non si applica ai rapporti esauritisi prima della sua entrata in vigore.

Il Fatto

Il ricorrente, già componente della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata operante presso il Ministero dell’Ambiente, ha convenuto in giudizio la pubblica amministrazione davanti al Tribunale di Roma chiedendo la condanna al pagamento della retribuzione per l’attività svolta o, in subordine, la corresponsione di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale ha determinato il compenso applicando i criteri del d.m. 5.2.1998, ricorrendo a un criterio proporzionale in ragione dell’attività effettivamente espletata, essendo l’incarico cessato prima del completamento. La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento, ha condannato il Ministero al pagamento di una somma maggiore, accertando che parte di quanto ritenuto già corrisposto non era stato in realtà pagato. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il Ministero non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati unitariamente per la connessione delle questioni, presentano concomitanti profili di inammissibilità e infondatezza. La Corte ha preliminarmente confermato la correttezza della decisione di merito nel ritenere non applicabile l’art. 4-bis, comma 2°, d.l. n. 208/2008, trattandosi di normativa entrata in vigore successivamente alla cessazione dell’incarico del ricorrente.

Il ricorrente stesso aveva ammesso che non si trattava di legge di interpretazione autentica né di legge retroattiva, ma di una disciplina che regola ex novo una fattispecie prima priva di regolamentazione. Ne consegue che le osservazioni circa la finalità della norma di risolvere il contenzioso in atto non trovano riscontro normativo, in difetto di un espresso richiamo alle situazioni pregresse.

La Corte ha poi respinto la censura secondo cui il giudice d’appello avrebbe liquidato il compenso sulla base di un atto della direzione generale del Ministero. Entrambi i giudici di merito hanno invece inquadrato la vicenda nella fattispecie dell’art. 2237 cod. civ., che consente al cliente di recedere dal contratto rimborsando le spese e pagando il compenso per l’attività svolta, commisurandolo a quanto effettivamente eseguito e applicando in via parametrica il d.m. 5 marzo 2008 ridotto in misura proporzionale.

La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 29745/2020; Cass. n. 10444/1998) conforta tale impostazione: il recesso del cliente non incide sulla misura del compenso se non nel senso che esso è dovuto solo per l’opera svolta, e in caso di pattuizione forfettaria la parte spettante va determinata in misura proporzionale. Il correttivo basato sullo stato di avanzamento della pratica risponde al criterio equitativo di commisurare il compenso alla quantità dell’opera, mentre il parametro qualitativo resta quello normativo. Le doglianze sulla mancata valutazione dell’importanza dell’opera si risolvono in censure di merito.

Quanto al quarto motivo, relativo al regolamento delle spese, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando invece nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare le spese e la loro quantificazione, nei limiti delle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 10685/2019). Il ricorso è stato rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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