Cessione d’azienda, doppia conforme e onere di allegazione del fatto decisivo (Cass. civ. Sez. II n. 12084 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di azienda, l’accertamento compiuto dal giudice di merito secondo cui l’acquirente conosceva il contenuto effettivo delle licenze commerciali cedute, comprensive del collegamento funzionale tra l’attività di commercio al minuto e quella di produzione, integra un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità e giustifica il rigetto delle domande di risoluzione per vizi e per mancanza di qualità essenziali o promesse. Il motivo di ricorso che, sotto l’etichetta della violazione di legge, prospetti in realtà una diversa lettura del materiale probatorio, è inammissibile. Nei giudizi con doppia conforme, il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è escluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Il Fatto
Con atto del 18.09.2002 la società acquirente aveva rilevato da altra società l’azienda esercitata nei locali di una terza società, al prezzo di oltre duecentomila euro. Richiesto al Comune il nulla osta all’esercizio, l’acquirente aveva ricevuto diniego per problemi dei locali. La cedente aveva quindi agito per il pagamento del residuo prezzo; l’acquirente aveva opposto il mancato avveramento della condizione contrattuale, collegata alla consegna della documentazione necessaria al certificato di prevenzione incendi.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e rigettato le domande dell’acquirente, accogliendo la riconvenzionale della cedente. La Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’acquirente, aveva ridotto la somma dovuta ma confermato il rigetto delle domande di risoluzione. Avverso tale pronuncia la società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la falsa applicazione degli artt. 1490, 1491 e 1497 cod. civ., sostenendo che la licenza ceduta non consentisse il solo commercio al dettaglio e che l’acquirente avesse scoperto solo dopo la conclusione del contratto la necessità di svolgere contestuale attività produttiva nei locali.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Sotto la rubrica della violazione di legge la ricorrente prospettava, in realtà, errori di motivazione estranei al sindacato di legittimità, non essendo la motivazione né mancante né apparente né contraddittoria, secondo il minimo costituzionale richiamato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
La sentenza impugnata aveva accertato, confermando sul punto il primo grado, che l’acquirente conosceva il contenuto reale delle licenze: il contratto aveva avuto ad oggetto quelle licenze, con il loro effettivo contenuto. Non si trattava dunque di mancanza di qualità essenziali ignorata dall’acquirente, ma di un patto avente ad oggetto proprio quelle autorizzazioni. L’accertamento, immune da vizi logici e giuridici, resta riservato al giudice di merito.
Il secondo motivo lamentava l’omesso esame della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 11 del contratto, per il diniego di volturazione delle licenze. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per due ragioni concorrenti: l’operatività dell’art. 348-ter cod. proc. civ., stante la conformità delle sentenze di primo e secondo grado, e la sua natura di rilettura delle risultanze probatorie. Il diniego di volturazione era stato attribuito a ragioni imputabili all’acquirente, che non aveva svolto le attività richieste nei locali.
Il terzo motivo censurava la condanna al pagamento del residuo prezzo, non essendosi avverata la condizione dell’art. 12 del contratto relativa al certificato di prevenzione incendi. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile: la sentenza aveva accertato che era l’acquirente a non avere più interesse al rilascio del certificato, non avendo compiuto l’attività amministrativa necessaria. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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