Usura sopravvenuta irrilevante anche nei rapporti di conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 13733 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Allorché il tasso degli interessi concordato tra banca e correntista superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alla legge 7 marzo 1996, n. 108, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso, né la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente convenuto può essere qualificata contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia. Il principio, enunciato con riferimento al mutuo, è estensibile al rapporto di conto corrente. È onere della parte interessata che deduce l’usurarietà del tasso praticato dare la prova dell’entità del medesimo e dell’epoca in cui è stato pattuito, anche quando la determinazione sia conseguita all’esercizio unilaterale dello ius variandi.
Il Fatto
Una società intratteneva con una banca rapporti di conto corrente. Insorto il contenzioso in merito ai TAEG applicati dall’istituto, il giudice di primo grado aveva ravvisato l’usurarietà dei tassi praticati in corso di rapporto per alcuni trimestri.
La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, accogliendo l’appello incidentale della banca, aveva riformato la decisione ed escluso la rilevanza dell’usura sopravvenuta. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la sentenza per aver escluso ogni rilevanza all’usurarietà sopravvenuta richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 24675/2017, benché enunciati in tema di mutuo e dunque non estensibili al conto corrente; assumeva inoltre che i tassi erano stati modificati in corso di rapporto nell’esercizio dello ius variandi, con conseguente configurabilità di un’usura originaria.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché versato in fatto. Esso presupponeva un accertamento circa la circostanza che l’esercizio dello ius variandi avrebbe prodotto l’aumento dei tassi oltre la soglia, profilo del tutto estraneo all’itinerario motivazionale della sentenza impugnata. La doglianza collocava quindi la critica su un terreno che sfugge alle preoccupazioni decisionali del giudice di merito e non è praticabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo deduceva la contrarietà della sentenza agli artt. 118 TUB e 2697 cod. civ., per aver addossato all’attrice l’onere probatorio in ordine all’esercizio dello ius variandi. La Corte lo ha giudicato infondato, ribadendo che è onere della parte che deduce l’usurarietà provare l’entità del tasso e l’epoca della pattuizione, anche in caso di unilaterale determinazione della banca. Irrilevante il richiamo agli accertamenti peritali, per la genericità dello stesso e per l’estraneità della circostanza al confronto processuale di appello.
Il terzo motivo, che sosteneva l’illogicità della sentenza per non aver escluso la debenza degli interessi nei periodi di asserita usurarietà, è rimasto assorbito, fondandosi su una circostanza non confermata nel giudizio. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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