Appalto non aleatorio: la clausola polisensa non nega il corrispettivo (Cass. civ. Sez. II n. 12115 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto d’appalto ha come sinallagma la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo in danaro, e la sua causa non ha natura aleatoria. Ne consegue che, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare — nonostante l’uso del nomen iuris appalto — un contratto atipico aleatorio, l’espressione contrattuale che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata ai sensi dell’art. 1369 cod. civ. nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. All’appaltatore non può quindi essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione. La clausola che subordina il piano dei pagamenti all’emissione dei SAL da parte dell’istituto di credito non integra automaticamente una condizione sospensiva mista, perché renderebbe aleatorio un corrispettivo che tale non è.

Il Fatto

La società appaltatrice esegue lavori di ristrutturazione edilizia per la committente, dietro corrispettivo quantificato a corpo. Il contratto prevede che il piano dei pagamenti dello specifico corrispettivo sia subordinato all’emissione dei SAL nei tempi e nelle modalità stabilite da un istituto di credito.

Adducendo il ritardo nel pagamento del saldo dei lavori eseguiti, l’appaltatrice ottiene un decreto ingiuntivo. L’opposizione proposta dalla committente è rigettata in primo grado. La Corte d’appello riforma integralmente la decisione, accoglie l’opposizione e revoca il decreto, sul rilievo che il pagamento dei SAL era condizionato all’erogazione del finanziamento bancario e che la clausola non era meramente potestativa. La società propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1354, 1419, 1322, 1655, 1366, 1367 e 1369 cod. civ. La ricorrente sostiene che la clausola non intendeva condizionare il pagamento all’effettiva erogazione del mutuo, ma solo individuare nel momento della presentazione dei SAL alla banca il tempo in cui il credito diveniva esigibile, a prescindere dall’erogazione delle somme.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il contratto d’appalto ha come sinallagma la prestazione di un’opera verso il pagamento di un corrispettivo in danaro, ai sensi dell’art. 1655 cod. civ. La causa del contratto non ha natura aleatoria: l’appaltatore presta la propria opera imprenditoriale dietro corrispettivo certo, quale che sia il criterio contrattuale di misurazione, a corpo o a misura.

Pertanto, ove le parti intendano dar vita a un contratto atipico aleatorio, ben distante dal paradigma dell’appalto, una tale volontà deve stagliarsi nitidamente. Nel caso concreto non è controverso che le parti stipularono un appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile verso il pagamento a corpo di una somma di danaro.

Anche ammettendo che la formula utilizzata si presti all’interpretazione resa dalla sentenza impugnata, di tale opzione la Corte misura la tenuta alla luce della regola ermeneutica dell’art. 1369 cod. civ.: nel dubbio le espressioni polisense devono essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. La Corte territoriale è incorsa in violazione di legge per non avere spiegato perché, in un normale contratto d’appalto, quella espressione sia stata ricondotta alla condizione sospensiva mista, rendendo aleatorio il corrispettivo, dipendente dal finanziamento bancario e quindi dal nudo volere del terzo.

La Corte ricorda che l’interpretazione del contratto resta confinata nell’apprezzamento incensurabile di merito, salvo che il ricorrente individui puntualmente i canoni ermeneutici violati e specifichi in qual modo il giudice se ne sia discostato, non vertendosi in mera apodittica contrapposizione (tra le altre, Cass. n. 2988/2013; da ultimo, Cass. n. 2050/2024). Il secondo motivo, relativo all’art. 132 cod. proc. civ., resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

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