Inammissibile il ricorso che chiede la revisione delle valutazioni di merito (Cass. civ. Sez. II n. 12114 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa resta invece estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il motivo fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve inoltre riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, non le singole questioni decise né le mere risultanze istruttorie.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto i proprietari del fondo a monte chiedendo la condanna alla costruzione di un tratto di muro di cinta a prolungamento di quello divisorio già esistente tra il fondo a dislivello superiore dei convenuti e quello inferiore di sua proprietà. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 1230/2017, aveva rigettato il gravame.

Il giudice di secondo grado, sulla base di una nuova consulenza tecnica, aveva confermato le conclusioni del CTU di primo grado: il muro non coincideva con il confine catastale, ma si trovava interamente nel terreno di proprietà esclusiva degli appellati. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui i controricorrenti hanno resistito.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di norme di diritto e travisamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che il confine ricadesse nella posizione del muro, come attestato da due scritture private richiamate. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: il ricorrente non ha neppure indicato le norme asseritamente violate.

Il giudice di appello ha svolto, sul punto, un’indagine approfondita, ritenendo più affidabile il rilievo celerimetrico rispetto alle scritture richiamate, una delle quali non riguardava affatto il muro in contestazione. La valutazione delle prove, anche presuntive, costituisce attività riservata all’apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell’art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., non sindacabile in cassazione.

Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ribadito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, impone al ricorrente di indicare il fatto storico, il dato dal quale esso risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato che il muro si trova nella proprietà dei controricorrenti: in tema di limitazioni legali della proprietà dei terreni a dislivello, la disciplina dell’art. 887 cod. civ. non trova applicazione quando il muro sia costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi. Il motivo non coglie quindi la ratio decidendi. All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese e la dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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