Prova indiziaria della frode IVA e valutazione sintetica degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 12267 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento della detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere all’onere della prova della consapevolezza del cessionario anche mediante prove meramente indiziarie, non essendo richiesta una prova del tutto incontrovertibile. Il giudice del merito è tenuto a valutare gli indizi non solo singolarmente, ma anche in termini sintetici, così da cogliere il quadro complessivo allegato dall’Ufficio e da trarre la presunzione del fatto ignoto. Il giudizio complessivo si nutre della valutazione dei singoli indizi, ove gravi, precisi e concordanti rispetto all’oggetto della prova. Assolto l’incombente istruttorio dell’Amministrazione, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
Una società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2011, con il quale l’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione IVA su due autovetture acquistate con il regime del margine. Gli acquisti erano stati qualificati come operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto provenienti da un fornitore privo di organizzazione.
La CTP di Viterbo ha rigettato il ricorso. La CTR del Lazio ha invece accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’Ufficio non avesse dato prova né della consapevolezza della società di prendere parte a una frode IVA consumata a monte, né dell’interposizione fittizia del fornitore. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla società con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., evidenziando il vizio di valutazione in cui è incorso il giudice di appello.
Il principio affermato è di ordine metodologico. La valutazione degli elementi indiziari, pur operata singolarmente e analiticamente in relazione al peso di ciascuno, deve essere condotta anche in termini sintetici. Solo così il giudice può cogliere e apprezzare il quadro complessivo che l’Amministrazione finanziaria ha inteso dare al coacervo dei fatti indiziari, al fine di trarre la presunzione del fatto ignoto, individuato nella consapevolezza di partecipare a una frode IVA. Il giudizio complessivo si nutre della valutazione dei singoli indizi, ove rilevanti, gravi e precisi e concordanti rispetto all’oggetto della prova (richiamata Cass., Sez. V, n. 22003 del 2022).
Su questa base l’Ufficio non deve fornire una prova del tutto incontrovertibile del fatto costitutivo della consapevolezza del contribuente, potendo addurre prove meramente indiziarie (richiamate Cass., Sez. V, n. 28246 del 2020, Cass., Sez. V, n. 15369 del 2020 e Cass., Sez. VI, n. 5873 del 2019), purché il quadro indiziario venga valutato nel suo complesso.
La Corte delinea poi l’onere della prova. Ove l’Amministrazione contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe su di essa provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (richiamate, tra le altre, Cass., Sez. U., n. 21105 del 2017 e Cass., Sez. V, n. 40690 del 2021).
Nel caso concreto l’Agenzia aveva allegato l’inesistenza organizzativa del fornitore e la circostanza, fondata su dichiarazioni di terzi, che il fornitore acquistava le auto con risorse finanziarie degli autosaloni acquirenti, i quali anticipavano la provvista, agendo come mero intermediario, con cessioni a prezzo inferiore a quello di acquisto e conseguente antieconomicità dell’attività. Tali elementi indiziari non sono stati oggetto di valutazione da parte del giudice di appello. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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