Giudicato interno sul motivo non appellato dalla parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. V n. 28933 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su una determinata questione, deve necessariamente proporre impugnazione incidentale sul punto per evitare la formazione del giudicato interno. Non è sufficiente la mera riproposizione della questione in appello ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la dizione “non accolte” riguarda le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato. Ne consegue che, ove la questione sia stata decisa in primo grado con statuizione non appellata, al giudice di appello è precluso pronunciarsi su di essa.

Il Fatto

La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui l’Ufficio aveva recuperato IRES e IVA per l’anno d’imposta 2010, oltre interessi e sanzioni. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso sul rilievo che la contribuente non era stata messa in condizione di verificare la sottoscrizione del ruolo.

La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ravvisando la violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 per mancata attivazione del contraddittorio. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; la società replicava con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione. La cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato, costituisce essa stessa atto impositivo, impugnato per ragioni non legate alla sola regolarità degli atti esecutivi. In base all’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, il concessionario è adiectus solutionis causa e, se convenuto, deve chiamare in causa l’ente creditore: non sussiste però un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Sul primo motivo del ricorso principale, la Corte rileva che la questione del mancato invio dell’avviso bonario era stata sollevata in primo grado e respinta. Il giudice di prime cure aveva escluso la violazione, richiamando l’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, e avevano valore dirimente.

La società, vittoriosa nel merito ma soccombente su quella questione, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, pena la formazione del giudicato interno. Non basta la riproposizione ex art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la dizione “non accolte” copre solo le domande ed eccezioni non decise espressamente.

Il ricorso incidentale condizionato della società è dichiarato inammissibile: il primo motivo, pur formalmente riferito all’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, censura in realtà l’infondatezza dell’appello, non vizio procedurale. Il secondo motivo è altresì inammissibile, essendo proposto dalla parte completamente vittoriosa in appello, salva la facoltà di riproporre la questione in sede di rinvio.

La Corte accoglie quindi il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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