Notifica cartella: irrilevante l’affissione all’albo, ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 9121 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo quando il ricorrente non si attenga alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva. La ritualità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., accertata dal giudice di merito e attestata dalla relata, non è contestabile in sede di legittimità con doglianze che, in carenza di specificità, mirino a sindacare l’accertamento di fatto o l’efficacia probatoria dell’attestazione dell’agente notificatore, salvo querela di falso. La censura sulla liquidazione delle spese, contenuta nei limiti tabellari e non supportata dall’indicazione dell’importo spettante, integra un’inammissibile istanza di revisione del merito. Ne consegue la conferma della proposta e il rigetto del ricorso, con condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone l’atto di intimazione avente ad oggetto diverse cartelle di pagamento. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso con sentenza del 23.06.2022. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 2069/2023 del 24.07.2023, accoglieva il gravame, ritenendo ritualmente eseguita la notificazione.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; intimati restavano la Regione Calabria e il Comune. Il ricorso è stato definito in camera di consiglio con il rito accelerato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, degli artt. 2699 ss. cod. civ. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’attestazione di affissione all’albo pretorio non sarebbe stata rogata né sottoscritta da alcun funzionario comunale.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. La CGT2 ha accertato che la notificazione era stata ritualmente effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ivi inclusa l’affissione nell’albo del comune, come attestato dalla relata. Le doglianze, in carenza di specificità, mirano a contestare l’accertamento del giudice di merito e l’efficacia probatoria, fino a querela di falso, dell’attestazione dell’agente notificatore.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato in quale parte del ricorso introduttivo, considerati i limiti dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, abbia evocato le questioni inerenti all’affissione all’albo. Tali censure sono, inoltre, irrilevanti — non confluendo l’attestazione nel processo notificatorio ma riguardando il compiuto decorso del termine — e infondate, attesa l’attestazione dell’ufficiale di riscossione.
Il quarto motivo, sulla liquidazione delle spese, integra un’inammissibile istanza di revisione del merito, rientrando la liquidazione nella discrezionalità del giudice salvi i minimi e i massimi tabellari, non contestati. Sussiste anche un difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato l’importo che sarebbe spettato in applicazione dei criteri prospettati.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 28540 del 2023, secondo cui l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. codifica una valutazione legale tipica dell’abuso del processo, presumendo la responsabilità aggravata del ricorrente che non si attenga alla proposta del relatore. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e all’importo ulteriore ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., oltre alla sanzione ex art. 96, comma 4, a favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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