Opposizione allo stato passivo è primo grado: no raddoppio contributo unificato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12410 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione allo stato passivo, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 98 e ss. del r.d. n. 267 del 1942 dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, ha natura impugnatoria ma costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata in sede di verifica sommaria. Non si pone, pertanto, rispetto ad essa l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie che costituisce la ratio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La qualificazione della natura commerciale di un ente, quando operata dal giudice di merito su elementi di fatto, costituisce apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La controversia origina dall’opposizione allo stato passivo proposta da una congregazione religiosa avverso l’ammissione al passivo del credito dell’INPS per contributi previdenziali, interessi legali e sanzioni civili. Il Tribunale di Trani, con ordinanza del 28 marzo 2018, ha rigettato l’opposizione e ha condannato la parte soccombente al raddoppio del contributo unificato. La congregazione ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sulla sospensione dei termini di pagamento per gli enti non commerciali; con il secondo ha censurato la condanna al raddoppio del contributo, non trattandosi di appello ma di giudizio di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La ricorrente insiste sulla natura non commerciale della congregazione, ma il provvedimento impugnato ha già proceduto alla verifica di tale profilo in corretta applicazione delle regole di diritto. La decisione poggia sull’argomentazione principale secondo cui la parte, che aveva invocato il beneficio della sospensione dei termini di pagamento, non ha allegato né provato i presupposti della disciplina invocata.

Con argomentazione ulteriore, il giudice di merito ha ritenuto che anche un ente ecclesiastico possa assumere la qualifica di imprenditore commerciale, e che l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e l’attività esercitata “con metodo economico” — secondo i documenti contabili — orientassero per la natura commerciale del soggetto. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 3353 del 1994 e, più in generale, a Cass. n. 97 del 2001 e Cass. n. 42 del 2018.

La Corte osserva che il giudizio così effettuato è operato sulla base di elementi di fatto e configura apprezzamento di merito, il cui controllo non è consentito al giudice di legittimità. Sul punto richiama Cass. n. 25063, n. 5816 e n. 5815 del 2022: tutte le censure, anche sotto specie di violazione di legge, investono l’iter argomentativo del giudice di merito e mirano alla rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito non consentito. I rilievi ripropongono quaestiones facti non sindacabili, perché non devolute secondo gli enunciati di Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Il secondo motivo è invece fondato. Richiamando Sez. VI n. 23281 del 2017, l’opposizione allo stato passivo, pur configurandosi come giudizio a carattere impugnatorio, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado. Non si pone, quindi, rispetto ad essa l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose che costituisce la ratio della sanzione del raddoppio del contributo unificato. La Corte cassa senza rinvio il capo della sentenza impugnata che aveva disposto la condanna al raddoppio.

Quanto al regolamento delle spese, l’accoglimento parziale del ricorso non rileva ai fini della determinazione della soccombenza, integralmente a carico della ricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *