Clausole claims made e contratti a relazione perfetta: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 12411 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca la nullità delle clausole assicurative claims made è inammissibile per carenza di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., ove non riproduca il contenuto delle clausole contrattuali, nemmeno per stralcio o per indicazione dei paragrafi di riferimento, non essendo sufficiente il richiamo a massime giurisprudenziali avulse dal caso concreto. La qualificazione del contratto come stipulato a relazione perfetta — in quanto concluso a seguito di gara e di specifiche trattative, con clausole integralmente recettive di un capitolato — esclude la configurabilità di cause di nullità contrattuale a danno del contraente pubblico.

Il Fatto

La struttura sanitaria era stata convenuta in giudizio da una paziente per l’accertamento della responsabilità professionale del personale medico e condannata al risarcimento del danno alla salute, con riconoscimento di manleva a carico di due compagnie assicuratrici, divenute nel frattempo, per assorbimento e fusione societaria, la UnipolSai S.p.a. e la HDI Global SE.

La sentenza di primo grado venne appellata da entrambe le compagnie. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4365 del 16.12.2020, in riforma della decisione, escluse la vessatorietà delle clausole claims made e ne ritenne insussistente la nullità. Avverso tale pronuncia la struttura sanitaria propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1322, 1362, 1343 e 2965 cod. civ., per la mancata rilevazione delle nullità delle clausole claims made; con il secondo, la violazione degli artt. 1917, 1322, 1418 e 1419 cod. civ. e della normativa specifica del settore sanitario, con particolare riguardo all’art. 11 della legge n. 24 del 8.03.2017.

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, e dunque l’intero ricorso, per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, nel ricorso non risultano in alcun modo riportati i contenuti delle due polizze, né per stralcio né con riferimento ai paragrafi o agli articoli di rilevanza in causa. Il ricorso incorre pertanto in carenza di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., poiché la parte ricorrente non trascrive direttamente il contenuto delle clausole contrattuali, né lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento in cui troverebbe rispondenza.

La Corte ha osservato che il ricorso contiene un ampio richiamo a massime in tema di clausole claims made — a partire da Sez. Un. n. 9140 del 2016 e da Sez. Un. n. 22437 del 24.09.2018 — ma tali riferimenti restano avulsi dal contenuto concreto delle clausole. Poiché le clausole non sono adeguatamente riportate, risulta precluso alla Corte ogni specifico controllo sulla motivazione resa dal giudice di appello. Il primo motivo, inoltre, si incentra su un precedente rimasto isolato (Cass. n. 8894 del 13.05.2020) senza correlarlo al contenuto delle condizioni contrattuali in essere.

Un ulteriore e autonomo ordine di inammissibilità è stato ravvisato nel fatto che entrambi i motivi non si confrontano con la circostanza, incontroversa, dell’esistenza di contratti a relazione perfetta: le polizze erano state stipulate non mediante adesione a schemi contrattuali predisposti dalle compagnie, bensì a seguito di specifiche trattative e di una gara espletata dalla stessa pubblica amministrazione stipulante, con clausole integralmente recettive di un capitolato. Tale circostanza — confortata dal richiamo a Cass. n. 19949 del 26.09.2007 — costituisce fondamento ulteriore dell’esclusione di cause di nullità contrattuale a discapito del contraente pubblico.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30.05.2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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