Natura commerciale dell’ente ecclesiastico e sospensione dei termini: sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12409 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la censura che investe la qualificazione di un ente ecclesiastico come ente commerciale e il conseguente diniego della sospensione dei termini di pagamento dei premi previdenziali si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Quando il ricorrente, pur deducendo violazione di legge, ripropone quaestiones facti già esaminate, senza individuare puntuali errori di diritto, il ricorso è infondato. L’attività esercitata con metodo economico e il tendenziale pareggio tra costi e ricavi, unitamente alla soggezione dell’ente a procedura concorsuale, costituiscono indici della natura commerciale, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una Congregazione religiosa, ammessa a una procedura di amministrazione straordinaria, era stata convenuta dall’INAIL in sede di opposizione allo stato passivo per il riconoscimento di crediti ulteriori a titolo di premi e sanzioni civili. Il Tribunale di Trani, con ordinanza depositata il 25.01.2018, aveva accolto l’opposizione dell’Istituto, ritenendo che l’ente, pur qualificabile come ecclesiastico, non avesse fornito prova della propria natura non commerciale, non avendo dimostrato la non prevalenza dell’attività economica pacificamente svolta. Rilevava, in particolare, la soggezione dell’ente alla procedura di amministrazione straordinaria quale indice della natura commerciale.
Avverso tale provvedimento la Congregazione ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo e sostenendo di avere diritto alla sospensione dei termini di pagamento riservata agli enti con le proprie caratteristiche, poiché l’esercizio di attività economica non modifica la natura dell’ente. L’INAIL ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto ai sensi dell’art. 99, ultimo comma, legge fallimentare per decorso dei trenta giorni dalla comunicazione del decreto. L’eccezione è respinta: l’atto, pur pervenuto al destinatario oltre il termine, era stato avviato a notifica il 26.01.2018, ultimo giorno utile, e la notifica, non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, è stata ripresa nei giorni immediatamente successivi.
Trova applicazione il principio, conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la notificazione si perfeziona con effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 17352 del 24.07.2009 e Sez. U n. 14594 del 15.07.2016.
Nel merito il ricorso è infondato. La ricorrente insiste sulla natura non commerciale della Congregazione, ma la decisione impugnata ha proceduto alla verifica del relativo profilo in corretta applicazione delle regole di diritto. Il giudice di merito ha posto a fondamento del proprio convincimento la mancata allegazione e prova, da parte del soggetto che invocava il beneficio, dei presupposti della sospensione dei termini di pagamento. In via ulteriore ha ritenuto che anche un ente ecclesiastico possa assumere la qualifica di imprenditore commerciale, valorizzando l’ammissione alla procedura concorsuale e l’attività esercitata con metodo economico, ossia con il fine del tendenziale pareggio tra costi e ricavi.
Sul punto la Corte richiama Cass. civ., sez. un., n. 3353 del 1994 e, più in generale, Cass. n. 97 del 2001 e Cass. n. 42 del 2018. Il giudizio così operato, fondato su elementi di fatto, integra un apprezzamento di merito sottratto al controllo di legittimità. La Corte osserva di avere già esaminato più volte questione analoga con Cass. n. 25063, n. 5816 e n. 5815 del 2022, affermando che censure siffatte, pur formalmente dedotte come violazione di legge, investono essenzialmente l’iter argomentativo del giudice di appello e mirano alla rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. n. 8758 del 2017). I rilievi, infatti, non evidenziano puntuali errori di diritto ma ripropongono quaestiones facti non sindacabili, perché non devolute secondo gli enunciati di Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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