Cessione di ramo d’azienda e notifica della cartella al solo cedente (Cass. civ. Sez. V n. 13619 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo, in caso di cessione di ramo d’azienda, l’ente creditore notifica l’avviso di accertamento al solo cedente, unico soggetto passivo d’imposta, e a questi soltanto fa capo la formazione del ruolo. Al cessionario, coobbligato solidale sussidiario ex art. 14 del D. Lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente notificare la cartella di pagamento o l’avviso di intimazione, atti dipendenti dal ruolo già formato. Non è pertanto necessaria la previa notifica della cartella al cessionario, né la preventiva escussione del cedente prima della cartella. Il beneficium excussionis è eccezione che integra autonoma causa petendi di impugnazione e va opposta dal coobbligato, con il relativo riparto dell’onere probatorio, in sede di giudizio tributario.

Il Fatto

Un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 intimava a una società il pagamento di tributi erariali, interessi di mora e accessori iscritti a ruolo nei confronti di un’altra società che le aveva ceduto un ramo d’azienda. La società intimata impugnava l’atto e la Commissione Tributaria Provinciale lo annullava, per non essere stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale nei suoi confronti.

La decisione era confermata in appello, con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 1690/29/15 del 15 luglio 2015, che escludeva l’identificazione fra le due società e reputava infondata la tesi della responsabilità solidale della cessionaria, limitata al valore del ramo ceduto, di gran lunga inferiore al debito. L’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione; l’Agenzia delle Entrate spiegava controricorso adesivo e la cessionaria restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sulla necessità della notifica della cartella al cessionario. Il cessionario d’azienda risponde di un’obbligazione propria, subentrando al cedente in via sussidiaria ex art. 14 del D. Lgs. n. 472 del 1997, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva. L’obbligo del cedente è costitutivo di quello del cessionario e concerne il medesimo oggetto, il debito d’imposta.

Da qui la conseguenza: l’avviso di accertamento è notificato unicamente al cedente, soggetto passivo d’imposta, nei cui confronti si accerta la debenza del tributo ai fini del titolo esecutivo. Al cessionario è sufficiente notificare la cartella di pagamento o anche solo l’avviso di mora, atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formato.

Richiamando il principio secondo cui l’avviso di accertamento diretto al cedente non deve essere notificato anche al cessionario, né in caso di cessione lecita né in caso di cessione in frode, il Collegio osserva che, instaurandosi fra cedente e cessionario un rapporto di solidarietà dipendente successiva, è consentita la notifica della cartella al solo primo, debitore principale, senza ulteriore notifica al secondo. La Commissione regionale ha quindi errato nel confermare la nullità dell’intimazione.

Assorbito il primo motivo, la Corte esamina congiuntamente terzo e quarto, che investono l’autonoma ratio della non debenza della cessionaria in mancanza della preventiva escussione. Nella parte in cui prospetta l’omesso esame di fatti decisivi, la censura è inammissibile per la preclusione discendente dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., operante anche avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali. Esaminata nel resto, la doglianza è fondata.

Le Sezioni Unite n. 28709/2020, estendendo l’argomentazione alla fattispecie dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, hanno riconosciuto al cessionario la possibilità di far valere la natura sussidiaria dell’obbligazione opponendo il beneficium excussionis, ma hanno chiarito che la sua violazione non vizia la cartella: la deduzione integra autonoma causa petendi e può al più fondare la richiesta di sospensione ex art. 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992. La CTR non ha svolto alcuna indagine sull’incapienza patrimoniale della cedente né sull’onere probatorio variamente distribuito, e ha risolto il tema del contenimento della responsabilità con un rilievo contrastante con il tenore letterale della norma, che non subordina la responsabilità a un rapporto quantitativo fra valore del ramo e debito. Ha inoltre omesso di verificare la possibile cessione fraudolenta del comma 4.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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