Preavviso di iscrizione ipotecaria non soggetto al termine dell’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 22529 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dall’art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602/1973 non è assimilabile all’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del medesimo decreto. La comunicazione preventiva costituisce attuazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e assolve una funzione essenzialmente conoscitiva, consentendo al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa o di provvedere al pagamento. Ad essa non si applica il termine legale di efficacia stabilito per l’intimazione di pagamento, poiché l’atto esaurisce la propria funzione con il decorso del termine dilatorio di trenta giorni ed è finalizzato a informare il debitore del procedimento, in modo da consentirgli di partecipare. È quindi illegittima l’applicazione estensiva dell’art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Il Fatto

Il contribuente impugnava alcune comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria, eccependo la nullità delle stesse per due ragioni: l’omessa notifica della preventiva comunicazione prevista dall’art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602/1973 e, in subordine, l’inefficacia di tale comunicazione, ove notificata, per decorso del termine previsto dall’art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602/1973.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva invece l’appello, ritenendo applicabile alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il termine di efficacia dettato per le intimazioni di pagamento e considerando illegittima la pretesa dell’Amministrazione per essere tale termine decorso tra il preavviso e l’iscrizione. L’Agenzia delle entrate Riscossione proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602/1973, lamentando l’indebita estensione del termine di efficacia previsto per l’intimazione di pagamento alla diversa ipotesi del preavviso di iscrizione ipotecaria. La Corte ha ritenuto il motivo fondato.

Il Collegio richiama il costante insegnamento secondo cui l’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 può essere iscritta senza necessità di notifica dell’intimazione ad adempiere, non essendo l’iscrizione ipotecaria un mezzo preordinato all’espropriazione forzata, ma piuttosto un atto riferito a una procedura alternativa all’esecuzione. In ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, l’iscrizione deve però essere preceduta, pena la nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente.

La Corte valorizza la lettura delle Sezioni Unite n. 19668 del 2014, che hanno riconosciuto all’art. 77, comma 2 bis una reale valenza interpretativa, esplicitando in una norma positiva il precetto del diritto di difesa del contribuente. Da tale impostazione deriva che preavviso di iscrizione ipotecaria e intimazione ad adempiere riguardano procedure distinte e perseguono finalità diverse.

L’intimazione serve a rinnovare l’efficacia della cartella di pagamento, alla stregua di un precetto, se l’esecuzione non è iniziata entro un anno: ciò spiega la previsione di un termine legale di efficacia. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, invece, concede al contribuente un termine perché possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando osservazioni o provvedendo al pagamento, e tale scopo non implica alcun limite di efficacia ai fini dell’iscrizione né richiede un rinnovo temporale.

Non è dunque giustificabile l’applicazione estensiva dell’art. 50, comma 3. La Corte corregge anche il ragionamento della CTR: appare errata l’assimilazione tra i due atti, poiché la comunicazione svolge una funzione essenzialmente conoscitiva, e non è sostenibile l’idea di una efficacia temporale “sine die” del provvedimento endoprocedimentale, dal momento che l’efficacia dell’atto si è “consumata” con il decorso del termine dilatorio previsto a quel fine.

In conclusione, il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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