Banca responsabile per il riempimento abusivo del modulo firmato in bianco (Cass. civ. Sez. I n. 12490 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La banca che, su presentazione di un modulo di richiesta di assegni circolari sottoscritto in bianco dal correntista, ometta di rilevare le anomalie del titolo e di rifiutare l’operazione, risponde del danno conseguente al riempimento abusivo del modulo, anche quando la firma del correntista sia conforme allo specimen. L’art. 1176, comma 2, cod. civ. impone all’intermediario una diligenza parametrata alla natura dell’attività esercitata, che non si esaurisce nel mero controllo formale della firma. La sottoscrizione in bianco del modulo, di per sé, non integra il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ. e non concorre alla determinazione del danno derivante dal riempimento contra pacta. L’accertamento degli esiti probatori e la graduazione delle colpe ai fini del regresso tra condebitori solidali sono riservati al giudice di merito, con conseguente inammissibilità delle censure che ne invochino una diversa valutazione in sede di legittimità.

Il Fatto

Nel novembre 2006 la correntista sottoscriveva con la banca un contratto di gestione individuale di portafogli su indicazione di un consulente finanziario, libero professionista. Nel marzo 2007, per dare seguito a un investimento suggerito dal medesimo consulente, firmava in bianco il modulo di richiesta di assegni circolari sul proprio conto corrente e lo consegnava al consulente.

La banca, ricevuto il modulo, emetteva assegni circolari per complessivi € 140.000 e li consegnava al consulente, secondo la specifica indicazione apposta sul modulo. Il consulente è stato condannato in sede penale per appropriazione indebita aggravata, avendo ricevuto somme con l’incarico di effettuare operazioni di gestione del risparmio e essendosene appropriato, tra cui la somma della correntista. La cliente conveniva in giudizio la banca e il consulente davanti al Tribunale di Firenze. Il Tribunale condannava in solido i convenuti al pagamento di € 140.000 oltre interessi, con condanna del consulente a tenere indenne la banca nella misura del 50%. La Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame della banca, confermando la decisione di primo grado. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la correntista ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Con il primo motivo la banca deduceva la violazione dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., sostenendo che la propria responsabilità andasse limitata alla verifica dell’assenza di alterazioni visibili e della conformità della firma allo specimen, e che il riempimento abusivo del modulo sottoscritto in bianco non potesse esserle imputato.

La Corte rileva che la censura presuppone una diversa ricostruzione degli esiti probatori. La responsabilità della banca è stata collegata dal giudice di merito a plurime anomalie presenti sul modulo: la firma di richiesta di emissione era stata apposta dal consulente, senza alcuna rituale delega, mentre la correntista figurava solo quale incaricata al ritiro dei titoli. La diligenza qualificata imponeva di verificare il modulo e di rilevare tali anomalie, rifiutando l’operazione, anche a prescindere dalla conformità della firma allo specimen. La denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito.

Il secondo motivo, incentrato sugli artt. 1227 e 2055 cod. civ., è parimenti inammissibile. Spetta al giudice di merito verificare se il cliente danneggiato abbia concorso, con un comportamento contrario alle più elementari regole di prudenza, al verificarsi del danno. Nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto che la sottoscrizione del modulo in bianco non sia elemento che concorre alla determinazione del danno derivante dal riempimento contra pacta.

Il terzo motivo concerne la graduazione della colpa nel regresso tra condebitori solidali ex artt. 1298, 1299 e 2055 cod. civ. Anche tale censura è inammissibile. Il criterio delle quote paritetiche è previsto dall’art. 2055, comma 3, cod. civ. e la valutazione della difficoltà di determinare la gravità delle colpe è rimessa al giudice di merito. La ricorrente avrebbe dovuto indicare quali elementi di fatto consentissero una valutazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allegazione non debitamente esplicitata. La correttezza del dispositivo non è incisa dall’eventuale diversità tra il criterio dell’art. 1298 cod. civ. e quello dell’art. 2055 cod. civ.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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