Giudicato esterno, autonomia dei periodi d’imposta e motivazione per relationem ICI (Cass. civ. Sez. V n. 12486 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno può essere fatto valere per la prima volta in Cassazione solo se formatosi dopo la conclusione del giudizio di appello, con tempestiva deduzione dei fatti sopravvenuti; se intervenuto nelle more del gravame senza deduzione in quella sede, l’eccezione è preclusa e il rimedio è la revocazione. L’efficacia ultrattiva del giudicato presuppone elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e non opera per il valore venale delle aree edificabili, variabile da periodo a periodo. L’annullamento dell’atto per difetto di motivazione lascia impregiudicato il rapporto di imposizione. Le delibere comunali sui valori venali, adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), sono atti generali a conoscibilità presunta, non soggetti all’obbligo di allegazione ex art. 7 l. n. 212 del 2000.
Il Fatto
Il Comune di Salerno notificava a una contribuente un avviso di accertamento per il recupero dell’ICI dovuta per il 2011 in relazione a un’area edificabile, stimata al valore venale di € 94,92 al metro quadrato. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente l’impugnazione rideterminando la base imponibile in € 35,00 al metro quadrato.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 9703 del 12 novembre 2018, accoglieva l’appello dell’Ente e disattendeva quello della contribuente, ritenendo non specificamente motivata nel quantum la rideterminazione operata dal primo giudice e confermando la stima comunale. La contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che la memoria depositata dalla ricorrente può illustrare e chiarire le ragioni già svolte col ricorso, ma non può ampliare il thema decidendum né dedurre nuove eccezioni implicanti accertamenti di fatto. È pertanto inammissibile l’integrazione dei fatti di causa volta a dedurre il mancato inveramento dei diritti edificatori.
Il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., è respinto. Il giudicato esterno sulla sentenza n. 11633/2016 era già formato alla data dell’udienza davanti alla CTR, ma la relativa deduzione non risulta proposta in quel grado. Secondo l’orientamento richiamato — Cass. n. 8289 del 2022; Cass. n. 14883 del 2019 — l’eccezione è preclusa e l’impugnazione inammissibile se il giudicato è intervenuto nelle more del giudizio di appello senza tempestiva deduzione, essendo la sentenza impugnabile con revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., n. 5.
Nel merito, la Corte esclude comunque l’efficacia espansiva invocata. Le Sezioni Unite n. 13916 del 2006 ammettono l’ultrattività del giudicato sui rapporti di durata, superando il principio di autonomia dei periodi d’imposta solo per gli elementi costitutivi a carattere tendenzialmente permanente. Il valore venale delle aree edificabili, invece, varia da periodo a periodo. Inoltre, la pronuncia evocata si risolve nel solo rilievo del difetto di motivazione: requisito esterno al rapporto giuridico di imposizione, il cui annullamento non preclude definitivamente la legittima emersione della pretesa.
Il secondo e il terzo motivo sono respinti congiuntamente. L’atto impositivo rinviava alla delibera comunale n. 240 del 23 febbraio 2007, adottata su una relazione di stima allegata. La Corte ribadisce che l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, l’obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem riguarda solo gli atti non conosciuti né altrimenti conoscibili: le delibere consiliari, atti generali a pubblicità legale, hanno conoscibilità presunta. Esse svolgono funzione analoga agli studi di settore, quali supporti razionali offerti al giudice e fonte di presunzioni semplici.
Il quarto e il quinto motivo sono parimenti infondati. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è deducibile solo la motivazione apparente o obiettivamente incomprensibile, non il difetto di sufficienza. Il giudice del gravame ha tenuto conto del vincolo idrogeologico sulle aree, ascrivendone il rilievo al valore venale. Il ricorso, pertanto, è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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