Investimento del pedone, non basta la condotta anomala della vittima (Cass. civ. Sez. III n. 31191 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conducente di un veicolo coinvolto nell’investimento di un pedone può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, cod. civ. solo dimostrando che nessuna possibilità di prevenire ed evitare l’evento sussisteva. Non è sufficiente l’accertamento della condotta anomala e imprevedibile della vittima: occorre provare che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze concrete, anche sotto il profilo della velocità. L’osservanza formale delle norme di prevenzione non è idonea, di per sé, a escludere la responsabilità. Quanto alla responsabilità del soggetto preposto alla vigilanza delle operazioni di imbarco e sbarco, la motivazione che ometta di considerare la specifica e autonoma fonte di responsabilità aquiliana è apparente e integra violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una società di autotrasporti, riportava gravi lesioni durante le operazioni di carico di semirimorchi nel porto di Marina di Carrara. Mentre era intento allo smarcamento dei semirimorchi, veniva urtato dal rimorchio in fase di retromarcia, di proprietà della società convenuta e condotto da un dipendente della stessa. Il capo-nave era presente al momento del sinistro.

Il Tribunale di Massa respingeva la domanda risarcitoria, escludendo l’applicabilità della presunzione di colpa per il luogo di verificazione del sinistro. La Corte d’appello di Genova rigettava l’appello, ritenendo superata la presunzione a favore del conducente e il comportamento del danneggiato imprevedibile e anomalo, ed escludendo la responsabilità del capo-nave. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte territoriale ritenuto superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente senza motivare sulla distinta domanda proposta nei confronti del capo-nave.

Sul punto la Corte rileva che la motivazione è apparente nella parte in cui non spiega le ragioni dell’esenzione da responsabilità del capo-nave, pur a fronte della documentazione prodotta e delle istruzioni operative della società portuale, che impongono un obbligo di vigilanza e coordinamento delle operazioni di imbarco e sbarco, comprensivo della verifica della posizione degli operatori a terra. La sentenza non considera la specifica e autonoma fonte di responsabilità aquiliana del capo-nave, limitandosi a richiamare in via generale il rispetto delle norme antinfortunistiche.

La Corte richiama la propria giurisprudenza sul minimo costituzionale della motivazione ex art. 111 Cost., evocando le ordinanze Sez. 1 n. 7090 del 03.03.2022, Sez. 6-3 n. 22598 del 25.09.2018 e Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’osservanza formale delle norme di prevenzione non esclude la responsabilità del conducente, il quale deve dimostrare in concreto di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento. In caso di investimento del pedone non basta l’accertamento della condotta colposa della vittima: occorre provare che questa abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili. Sul punto richiama le ordinanze Sez. 3 n. 21761 del 29.07.2025, Sez. 3 n. 9856 del 28.03.2022 e Sez. 6-3 n. 4551 del 22.02.2017.

La Corte territoriale ha quindi trascurato sia di motivare sulla condotta del capo-nave, sia di scrutinare il comportamento concreto del conducente alla luce degli oneri probatori, pervenendo a una decisione apodittica. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa sezione e composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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