IVA sui diritti di porto riscossi dal vettore e sanzioni per incertezza (Cass. civ. Sez. V n. 12489 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I diritti c.d. “di porto”, che le Autorità portuali tariffano e impongono al vettore di riscuotere dai passeggeri, non collocano l’impresa di navigazione nella posizione di mandataria senza rappresentanza dell’ente creditore, ma in quella di debitrice diretta degli stessi. Ne segue che l’art. 9, n. 6, d.P.R. n. 633/1972 opera solo nel rapporto tra ente portuale e società di navigazione, mentre tra questa e la clientela rileva l’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, che include nella base imponibile IVA ogni corrispettivo, onere e spesa pagati dal consumatore finale, compreso l’aggio per la riscossione. È legittima l’esclusione delle sanzioni quando la questione giuridica sia priva di precedenti di legittimità, integrando l’obiettiva incertezza interpretativa dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.

Il Fatto

La società di navigazione, incorporante il vettore originario, riceveva un avviso di accertamento IVA per il 2003. L’Autorità portuale e la Capitaneria di porto avevano tariffato alcuni servizi e imposto al vettore di riscuotere le somme dai passeggeri, maggiorando il prezzo del biglietto, con un aggio riconosciuto per tale attività.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, confermava la legittimità della pretesa sul merito ma escludeva le sanzioni per incertezza sulla interpretazione delle disposizioni tributarie applicabili. Ricorreva allora per cassazione la società con quattro motivi; resisteva l’Agenzia delle entrate con ricorso incidentale sulla esclusione delle sanzioni.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, investono la qualificazione del rapporto. La contribuente sosteneva di agire come mandataria senza rappresentanza degli enti creditori e di beneficiare, per i servizi resi all’interno del porto, della esenzione di cui all’art. 9, n. 6, d.P.R. n. 633/1972, per come interpretato dall’art. 3, comma 13, d.l. n. 90/1990.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: i diritti di porto derivano dall’art. 6, comma 1, lett. b) e c), legge n. 84/1994, che attribuisce alle Autorità portuali la manutenzione delle parti comuni e l’affidamento dei servizi di interesse generale, attuato con il d.m. 14 novembre 1994. La mancata indicazione normativa espressa del debitore, per i diritti di porto, è differenza meramente formale rispetto ai diritti aeroportuali, per i quali l’art. 5, comma 5, legge n. 324/1976 individua il debitore nel vettore con rivalsa sul passeggero.

Il passaggio decisivo è la lettura del termine “utenti portuali”: sono le imprese di navigazione a utilizzare il porto per la propria attività, mentre i passeggeri sono utenti del servizio di trasporto che in esso inizia e termina. La società contribuente non è dunque mandataria del titolare dei diritti, ma direttamente debitrice degli stessi. L’aggio costituisce corrispettivo del servizio di riscossione, esercitato in forma di rivalsa sul fruitore finale, con esclusione dell’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633/1972.

L’esenzione dei servizi portuali resta confinata al rapporto tra ente e vettore, mentre tra vettore e clientela si applica l’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. La Corte aggiunge che la natura anche tributaria dei diritti non osta alla loro inclusione nella base imponibile, essendo consolidato l’orientamento sui tributi rilevanti ai fini IVA, richiamando la Sez. V n. 5362 del 2014 e la Sez. V n. 26145 del 2019.

Il terzo e il quarto motivo, per omessa pronuncia sull’accessorietà, sono infondati: la sentenza di appello ha pronunciato almeno implicitamente, rigettando le eccezioni. Quanto al ricorso incidentale, la Corte esclude le sanzioni rilevando la totale assenza di precedenti di legittimità sulle questioni giuridiche controverse. Rigettati entrambi i ricorsi, le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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