Erroneo il rigetto dell’ICI su area portuale fondato su giudicato inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 12505 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, è affetta da nullità la sentenza della Commissione tributaria regionale che annulli l’avviso di accertamento basandosi su un asserito giudicato esterno, in realtà insussistente perché la pronuncia invocata è ancora sub iudice davanti alla Corte di Cassazione. Il giudice di appello che ometta di esaminare i principi giurisprudenziali in materia e fondi la decisione su un dato processuale inesistente viola gli artt. 2909 cod. civ. e 69 d.lgs. n. 546/1992. Le aree scoperte di un terminal portuale, destinate all’esercizio di un’attività imprenditoriale e produttive di reddito, costituiscono unità immobiliari imponibili, non classificabili in categoria E.
Il Fatto
Il Comune di Genova emetteva, nei confronti della società concessionaria di un’area demaniale portuale, un avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno di imposta 2011. La società lo impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova.
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza n. 736/2019, accoglieva l’appello della contribuente e rigettava quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondata l’eccezione relativa al giudicato formatosi sulla classificazione dell’area in categoria E/1. Avverso tale pronuncia proponevano distinti ricorsi per cassazione l’Agenzia delle entrate e il Comune di Genova, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, la Corte riafferma il principio già espresso in un precedente giudizio tra le stesse parti: le aree scoperte indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della propria attività non sono classificabili in categoria E, poiché il presupposto dell’imposizione richiede che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare produttiva di reddito. Le aree del terminal portuale destinate alla movimentazione merci vanno quindi ricondotte alla categoria D.
La Corte richiama sul punto l’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, secondo cui nelle unità censite in categoria E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale che presentino autonomia funzionale e reddituale. Il principio è suffragato da numerose pronunce di legittimità, tra cui Cass. n. 20026 del 2015 e Cass. n. 24326/2019.
Nel caso concreto, i giudici di appello hanno omesso di esaminare tali principi e si sono limitati a richiamare una pronuncia che, dagli atti, non era passata in autorità di giudicato perché ancora pendente davanti alla Corte di legittimità. Il decisum impugnato risulta così fondato in via esclusiva su un dato — un giudicato inter partes — insussistente.
La Corte precisa inoltre che l’affermazione secondo cui al contribuente non sarebbe mai stato notificato il cambiamento di categoria non costituisce autonoma ratio decidendi, ma mero inciso privo di rilievo rispetto al nucleo decisorio. Né rileva la tesi dell’acquiescenza dell’Agenzia delle entrate, profilo che involge questioni di fatto insuscettibili di disamina in sede di legittimità.
Di qui l’accoglimento dei motivi dei ricorsi concernenti l’insussistenza del giudicato, con assorbimento degli altri, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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