Rimborsi sisma 90 giudice ottemperanza attiva procedure contabilità pubblica (Cass. civ. Sez. V n. 3197 del 08.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice adito per l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto al rimborso delle imposte per benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. dalla legge n. 123/2017, e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017. In caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Dalla normativa di riferimento, letta alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non può trarsi alcuna falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati. L’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso.
Il Fatto
Il contribuente aveva ottenuto una sentenza irrevocabile della C.t.r. Sicilia, sezione distaccata di Catania, che aveva confermato la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso del 90% delle imposte dirette pagate negli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi. Ricevuta solo parte della somma, pari al 50%, proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l’esecuzione integrale.
L’Agenzia rappresentava di avere eseguito i rimborsi nella misura consentita dall’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, allegando l’incapienza dei fondi per i rimborsi da sisma ’90. La C.t.r. rigettava il ricorso e il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. Il contribuente censurava la sentenza per non avere statuito sulle modalità di attuazione del rimborso, omettendo di adottare i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il giudice dell’ottemperanza, in caso di incapienza dei fondi, deve attivare le procedure di contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta, non potendosi trarre dalla normativa alcuna falcidia dei diritti patrimoniali giudizialmente accertati. Vengono citate Cass. n. 12495/2024, Cass. n. 12270/2024, Cass. n. 16647/2022 e Cass. n. 16289/2022.
La Corte osserva inoltre che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, richiamando Cass. n. 4291/2018 e, in tema di Iva, Cass. n. 8373/2015.
La novella del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, ma regolarne l’esecuzione, costituendo un fondo a cui attingere, contemperando le esigenze di copertura finanziaria con la parità di trattamento e la solidarietà tra i colpiti da calamità naturale, in conformità ai principi costituzionali ed eurounitari.
La C.t.r. ha fatto mal governo di tali principi, ritenendo che l’ufficio avesse già posto in essere tutti gli adempimenti e che, in fase esecutiva, il diritto al rimborso soggiacesse comunque ai limiti fissati per ragioni di equilibrio di bilancio. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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