Giudicato esterno e omissione di pronuncia sulla nullità della donazione (Cass. civ. Sez. II n. 12536 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell’art. 2909 cod. civ. è ammessa quando il giudice di merito abbia erroneamente accertato e interpretato il giudicato, sotto il profilo della violazione dei principi sugli elementi costitutivi della cosa giudicata. Nell’accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno il giudice non deve tenere conto della sola formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, ma deve individuare l’essenza e l’effettiva portata della decisione, ricavandola dal dispositivo e dalla motivazione. Quando il primo giudice ha omesso di pronunciare su una domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere l’omissione in sede di gravame oppure di riproporre la domanda in separato giudizio, senza che in quest’ultimo caso le sia opponibile la formazione del giudicato esterno.
Il Fatto
Con atto di citazione del 2012 gli attori, in proprio e quali eredi e procuratori generali di altri soggetti, hanno convenuto davanti al Tribunale di Benevento il donatario e gli eredi del donante, chiedendo di dichiarare la nullità dell’atto di donazione del 5.6.2003, per non essere il donante proprietario di parte degli immobili ceduti, di proprietà degli attori.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per il giudicato di cui a una precedente sentenza del 2007, che avrebbe già pronunciato sulla nullità della donazione rigettandola, e ha respinto la domanda riconvenzionale di usucapione per mancanza di prova. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello principale e quello incidentale, confermando l’esistenza del giudicato e il rigetto dell’usucapione. Gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo; i controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale ex art. 360-bis cod. proc. civ., rilevando che le ragioni di merito erano state riproposte in chiave specificamente critica della sentenza impugnata. Ha poi dichiarato inammissibili le questioni sollevate dai controricorrenti su rappresentanza, legittimazione e interesse ad agire, perché prospettate senza alcun riferimento critico al contenuto della sentenza e prive dei requisiti dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice, nell’accertare il giudicato esterno, deve individuarne l’essenza e l’effettiva portata ricavandola dal dispositivo e dalla motivazione (Sezioni Unite n. 277 del 1999; Sez. I n. 17175 del 2020). Ha quindi rilevato che la sentenza impugnata aveva dato una lettura soltanto parziale della pronuncia del 2007, richiamandone i passaggi di rigetto senza esaminarne l’intero contenuto.
Il Tribunale di Benevento aveva qualificato la domanda come rivendicazione e l’aveva respinta per carenza di prova dei titoli di acquisto. La domanda di nullità della donazione era stata formulata solo quale effetto dell’accoglimento della rivendica. Tuttavia la stessa sentenza aveva affermato che il donante non era titolare del diritto di proprietà e che aveva donato senza alcun titolo di acquisto, cosicché non poteva implicitamente rigettare la domanda di nullità per beni altrui: vi era stata omissione di pronuncia.
Da qui la facoltà alternativa della parte di far valere l’omissione in gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, senza che sia opponibile il giudicato esterno (Sez. VI n. 35382 del 2022; Sez. III n. 11356 del 2006). La sentenza è stata cassata nel capo sul giudicato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Il ricorso incidentale è stato rigettato. Il primo motivo, sulla prova dell’usucapione, è inammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. per doppia conforme: la coltivazione del fondo non è sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus, essendo compatibile con una relazione materiale fondata su titolo convenzionale. Il rigetto del secondo motivo, sull’usucapione abbreviata, è conseguito per difetto del possesso ad usucapionem.
Nota della Redazione
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