Co co co nella PA e subordinazione di fatto con doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12829 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, la nullità o l’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla p.a. non comporta la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, ostandovi il disposto dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001. Il giudice di merito è però tenuto ad accertare se, in fatto, la prestazione si sia svolta con le forme della subordinazione, anche al fine di riconoscere le differenze retributive e la regolarizzazione contributiva ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.. L’accertamento sull’esistenza degli indici di subordinazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, mentre la qualificazione del rapporto è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. solo per l’individuazione dei caratteri tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.. In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è inammissibile, occorrendo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Il Fatto
La vicenda riguarda una lavoratrice che, in forza di dieci contratti di collaborazione coordinata e continuativa — taluni prorogati — intercorsi con un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nel periodo compreso tra l’1.6.2005 e il 31.12.2014, ha chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello D del CCNL del Comparto Sanità, la riammissione in servizio e la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale ha respinto il ricorso e la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione di plurime disposizioni in materia di contratti di collaborazione nella p.a. Il motivo è dichiarato inammissibile, perché non coglie l’effettiva ratio decidendi: il giudice di merito non ha affatto ritenuto la legittimità di tutti gli incarichi, ma ha escluso in radice la possibilità di dichiarare la sussistenza di un contratto subordinato a tempo indeterminato, ostandovi la previsione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001.
Il passaggio centrale riguarda la verifica imposta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di pubblico impiego privatizzato. Quando la p.a. ricorre a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l’illegittimità, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a riconoscere, in assenza dei presupposti di legge per la reiterazione, il risarcimento del danno. La Corte richiama sul punto i precedenti Cass. n. 10951 del 2018, Sez. lav. n. 6129 del 2022 e Sez. lav. n. 4360 del 2023.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha effettuato quella verifica, rivalutando le deposizioni testimoniali, ma con esito negativo quanto alla ricorrenza dei caratteri della subordinazione. Il secondo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., è pertanto inammissibile: opera la preclusione della c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente allegato in che parti le motivazioni delle due sentenze fossero difformi.
Anche il terzo motivo è inammissibile. La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. solo per l’individuazione dei caratteri identificativi tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., mentre l’apprezzamento degli indici di fatto è sindacabile nei limiti del vizio di motivazione. La ricorrente non specifica quali caratteri sarebbero stati omessi o erroneamente individuati. La condanna alle spese segue alla soccombenza.
Nota della Redazione
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