Interruzione per morte della parte e conoscenza legale nel processo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22014 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 299 cod. proc. civ. è applicabile anche nel giudizio di appello e comporta l’interruzione automatica del processo per morte della parte intervenuta dopo la notificazione dell’atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per la costituzione, a prescindere dalla conoscenza dell’evento da parte dell’altra parte o del giudice e da qualsiasi attività diretta a determinarla. Ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 305 cod. proc. civ. ad opera della Corte cost. n. 159/1971, rileva la conoscenza che le parti abbiano avuto dell’evento interruttivo. Tale conoscenza, oltre che dell’evento, deve estendersi all’individuazione dello specifico processo colpito dall’interruzione e al collegamento alla vicenda processuale su cui l’evento è destinato a incidere. Non può quindi desumersi da un diverso giudizio, ancorché tra le stesse parti.

Il Fatto

Il Tribunale di Torre Annunziata aveva accertato l’esistenza, fino al gennaio 1998, di una società di fatto tra tutti i contendenti, estromettendo due di essi dalla compagine a decorrere da tale data, con condanna degli altri al pagamento delle relative quote. La Corte d’Appello di Napoli ha poi dichiarato l’estinzione del giudizio di gravame.

La decisione si fondava sull’accoglimento dell’eccezione di estinzione per mancata tempestiva riassunzione conseguente al decesso di una delle parti. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine semestrale per la riassunzione decorresse dal momento in cui gli appellanti avevano acquisito conoscenza dell’evento in un altro giudizio tra le stesse parti. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il tema del corretto dies a quo del termine per la prosecuzione del giudizio interrotto. La Corte d’Appello aveva individuato la conoscenza dell’evento interruttivo nel deposito, da parte degli appellanti, di un atto difensivo in un differente procedimento, nel quale era stata convenuta la stessa controricorrente nella qualità di erede del defunto. Su questa base ha considerato tardivo il successivo atto di prosecuzione.

La Cassazione ritiene non condivisibile tale impostazione. Ribadisce che l’art. 299 cod. proc. civ. opera anche in appello e che la morte della parte, intervenuta tra la notificazione dell’atto introduttivo e la scadenza del termine per la costituzione, produce l’interruzione automatica del processo. Detta interruzione prescinde dalla conoscenza dell’evento e da qualunque attività volta a determinarla.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, Sez. I n. 8835 del 2023, e ricorda come l’effettiva conoscenza dell’evento rilevi per la decorrenza del termine di riassunzione solo in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 305 cod. proc. civ. pronunciata dalla Corte cost. n. 159/1971. Ferma l’automaticità dell’interruzione, anche se l’evento ha colpito un litisconsorte necessario, il giudizio va riassunto o proseguito nel termine dell’art. 305 cod. proc. civ. e non nelle forme dell’art. 331 cod. proc. civ., operante invece quando, davanti a una pluralità di eredi, almeno uno si sia già costituito.

La Corte precisa che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l’estinzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ.

Decisivo è il richiamo a Cass. n. 15004 del 29.05.2024, secondo cui la conoscenza legale deve estendersi anche all’individuazione dello specifico processo colpito dall’interruzione e al collegamento alla vicenda processuale sulla quale l’evento incide. La sentenza gravata non si è conformata a tali principi, avendo dato rilievo alla conoscenza maturata in un differente giudizio. Il primo motivo è quindi accolto, assorbito il secondo, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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