Rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e decadenze processuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3865 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione del termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell’art. 291 c.p.c. non è suscettibile di proroga oltre la scadenza, nemmeno quando la notifica venga eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, sebbene l’errore riguardi l’identificazione del destinatario della vocatio in ius e non la notificazione stessa. L’eventuale decesso della parte, ove accertato in occasione dell’adempimento notificatorio, determina l’automatica decorrenza di un nuovo termine, ai sensi dell’applicazione analogica dell’art. 328, primo comma, c.p.c., ma il suo inutile decorso integra la fattispecie decadenziale di cui all’art. 291 c.p.c., senza che possa farsi ricorso all’art. 164, commi primo e secondo, c.p.c.. La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. resta l’unico strumento rimediale, subordinato alla prova che l’esito negativo sia dipeso da causa non imputabile alla parte.
Il Fatto
L’originaria ricorrente, ex dirigente della Regione Puglia, aveva ottenuto dal Tribunale l’accertamento del diritto a mantenere la qualifica dirigenziale, nonostante le determine regionali di ripristino dell’inquadramento precedente. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, avverso la quale la Regione aveva proposto ricorso per cassazione, notificandolo presso i difensori di primo grado della lavoratrice, che tuttavia era deceduta nel corso del giudizio di merito ed era rimasta contumace in appello.
Con ordinanza interlocutoria, la Corte di cassazione aveva rilevato la nullità della notificazione, disponendone la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. In esito al rinvio, la ricorrente aveva notificato il ricorso ai figli della defunta, nella loro qualità di eredi; costoro, costituendosi, avevano eccepito di aver rinunciato all’eredità fin dal 2020, chiedendo il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione della validità della rinnovazione della notifica, rilevando che il ricorso per cassazione era stato inizialmente notificato a un soggetto deceduto e, successivamente, a soggetti che non erano successori mortis causa della parte. Pur riconoscendo che l’impugnazione proposta nei confronti di un soggetto deceduto integra un’errata identificazione del destinatario della vocatio in ius, riconducibile alla disciplina dell’art. 164, commi primo e secondo, c.p.c., la Corte esclude che tale rimedio possa trovare applicazione nel caso di specie.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14266 del 2019, in materia di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, viene esteso alla rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.: l’evento sopravvenuto (morte della parte) incide sul termine in corso, comportando ipso iure un nuovo decorso dal momento dell’acquisizione della notizia, ma non elimina la perentorietà del termine originariamente fissato. La dinamica dell’art. 291 c.p.c. prevale, pertanto, su quella dell’art. 164 c.p.c., con le sole salvaguardie di cui agli artt. 328, primo comma, e 153, secondo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, la Corte rileva che la notifica ai figli della defunta, pur eseguita nel termine concesso, non aveva instaurato validamente il contraddittorio, essendo costoro carenti di legittimazione passiva per la intervenuta rinuncia all’eredità. L’errore originario della ricorrente, che avrebbe dovuto notificare personalmente alla parte contumace e non ai difensori di primo grado, aveva impedito la tempestiva conoscenza del decesso e preclude il ricorso alla rimessione in termini, difettando il requisito della non imputabilità.
L’inutile decorso del termine perentorio ex art. 291 c.p.c., non sanato dall’esecuzione di una notifica inefficace, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
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Nota della Redazione
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