Gestione separata, decorrenza della pensione dalla domanda di computo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12882 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione a carico della Gestione separata, quando l’assicurato abbia esercitato la facoltà di computo della pregressa contribuzione versata presso altre gestioni dell’AGO, il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti contributivi e anagrafici, ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Il computo di cui all’art. 3 d.m. 2.5.1996, n. 282 costituisce una vera e propria ipotesi di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni, ed è disciplinato dalla regola generale dell’art. 22, co. 5, legge n. 153 del 1969. Solo per effetto della domanda, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa entra nell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione richiesta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado che riconosceva al lavoratore il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto, e il diritto al supplemento di pensione con decorrenza dal marzo 2016.

Il lavoratore aveva chiesto, nella domanda, di computare nella pensione a carico della Gestione separata i precedenti periodi contributivi maturati presso l’AGO. I giudici di merito avevano ritenuto decisiva la presenza, alla data di maturazione, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 21361/21, Cass. n. 29839/23, Cass. n. 29250/23), resi in fattispecie analoghe, nelle quali era stata esercitata la scelta del computo per ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento che includesse la contribuzione versata presso il FPLD.

Il principio affermato è che occorre distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico. Quest’ultima, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come risulta palese dall’art. 3 d.m. n. 282 del 1996, che ai fini dell’esercizio della facoltà di computo richiede un’apposita domanda. Solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.

La Corte aggiunge che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co. 5, legge n. 153 del 1969. Poiché la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass. n. 10396 del 2009), il computo di cui all’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge dalla stessa pronuncia del 2009, che aveva richiamato la disciplina dell’art. 16 della legge n. 233 del 1990.

Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata, per non essersi attenuta alla regola dell’art. 22, co. 5, legge n. 153 del 1969, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per i conseguenti accertamenti sulla decorrenza del trattamento pensionistico e del supplemento, nonché per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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