Ferie del part-time orizzontale e giurisdizione sul rapporto unitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9857 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro a part-time orizzontale, caratterizzato dalla riduzione dell’orario giornaliero di alcuni o di tutti i giorni lavorativi che restano inalterati nel loro susseguirsi, il lavoratore ha diritto a godere dello stesso numero di giornate di ferie spettanti al personale con rapporto a tempo pieno, non essendo il diritto alle ferie proporzionalmente ridotto in ragione della minore durata della prestazione. Il diritto alle ferie costituisce diritto fondamentale e irrinunziabile del lavoratore, da interpretarsi in armonia con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quanto alla giurisdizione, la sopravvivenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 è ipotesi assolutamente eccezionale: quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto si pronuncino due giudici diversi.
Il Fatto
Un medico appartenente alla categoria degli ex medici condotti ha convenuto in giudizio l’azienda sanitaria regionale per ottenere il pagamento degli emolumenti connessi alla mancata completa fruizione delle ferie maturate nel periodo lavorativo intercorso dal 1° novembre 1992 al 30 giugno 2012.
La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e ha confermato la lettura del primo giudice, secondo cui la transazione intervenuta nel 1992 aveva natura novativa, con costituzione di un nuovo rapporto dal 1° novembre 1992 e applicazione dell’art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987. Ridotto l’impegno a dieci ore settimanali, si era proporzionalmente ridotto anche il diritto alle ferie, per l’intero fruite.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in tre motivi. Il primo censura, ex art. 360, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., il frazionamento della giurisdizione sui due periodi, benché la questione di merito fosse unitaria. Il Collegio è delegato a trattare la questione in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, rientrando essa tra le materie di competenza della Sezione lavoro sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 è ipotesi eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, la protrazione della fattispecie oltre il 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore. Richiama sul punto Cass. Sez. U n. 7305 del 22.03.2017 e Cass. Sez. U n. 25207 del 10.11.2020. Ne segue l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per l’intero periodo.
Il secondo motivo, sulla pretesa natura non novativa della transazione, è inammissibile: dietro lo schema della violazione di legge si sollecita una rivalutazione dei fatti di merito, non consentita in sede di legittimità, secondo Cass. n. 8758 del 14.04.2017. Opera inoltre la preclusione della doppia conforme ex art. 348 ter, comma quinto, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è fondato. La Corte ribadisce il diritto alle ferie come diritto fondamentale e irrinunziabile, in armonia con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l’art. 31 della Carta, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia e il proprio orientamento (Cass. Sez. L n. 3339 del 06.02.2024). Nel part-time orizzontale spetta lo stesso numero di giornate di ferie del personale a tempo pieno, come già affermato da Cass. Sez. L n. 7313 del 18.03.2008 e da Cass. Sez. L n. 15216 del 03.07.2014. Essendo pacifico che l’orario ridotto era distribuito sull’intera settimana, il diritto alle ferie va riconosciuto in misura piena. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.