Doppia conforme e divieto di mescolanza dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15572 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto, si realizza l’ipotesi di doppia conforme e il ricorso per cassazione è proponibile, per il vizio di motivazione, solo per i motivi diversi dall’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, non essendo sufficiente che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori. È inoltre inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, prospettando la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e del vizio di motivazione, così da rimettere alla Corte il compito di isolare le censure proponibili. La selezione e la valutazione delle prove restano riservate al giudice di merito e, se congruamente argomentate, sono insindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di una società come impiegata di primo livello dal 2003 sino alle dimissioni rassegnate nel 2016, aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo il risarcimento di plurimi danni: da stress da super lavoro, da mobbing o, in subordine, da demansionamento rispetto ai compiti di responsabile della contabilità e del personale, oltre a danni patrimoniali, alla perdita di chances, morali, esistenziali e all’immagine, e al pagamento dell’indennità di mancato preavviso per giusta causa di dimissioni. La società aveva proposto domanda riconvenzionale, ottenendo la condanna della lavoratrice al pagamento dell’indennità di mancato preavviso e di una somma per un prestito non restituito.

Il Tribunale aveva rigettato le domande attoree e accolto la riconvenzionale. La Corte d’Appello ha respinto l’appello, confermando le valutazioni istruttorie del primo giudice. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, illustrati in un atto di 135 pagine; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile, muovendo dalla constatazione che la sentenza d’appello aveva confermato integralmente le statuizioni di primo grado. Si è così realizzata l’ipotesi di doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.): quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.

Il ricorrente che intenda dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che esse sono tra loro diverse, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 29715/2018, Cass. n. 5947/2023). La doppia conforme ricorre anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori.

La Corte ha poi ribadito che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, che prospettino la stessa questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e del vizio di motivazione (Cass. n. 26874/2018, Cass. n. 3397/2024). Una simile formulazione mira a trasferire al giudice di legittimità il compito di isolare le censure proponibili e di ricondurle ai motivi dell’art. 360 c.p.c..

Quanto alle doglianze sulle prove, la Corte ha ricordato che spettano al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove, l’individuazione delle fonti del convincimento e l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro mezzo istruttorio (Cass. n. 15568/2020, Sezioni Unite n. 34476/2019). Il giudizio di cassazione non è strutturato come terzo grado di merito: non è ammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici.

Infine, il Collegio ha escluso il vizio di omessa o apparente motivazione ex art. 132 c.p.c., poiché la Corte d’Appello ha esplicitato in modo adeguato il percorso logico-argomentativo che l’ha condotta a ritenere carente la prova dei fatti posti a fondamento delle rivendicazioni e provati i fatti a base del credito restitutorio del datore di lavoro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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