Tariffa depurazione dovuta solo se servizio erogato in modo appropriato (Cass. civ. Sez. III n. 12887 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, la quota di tariffa di depurazione può essere applicata solo qualora il servizio sia erogato in modo appropriato, secondo gli standard di qualità previsti dal Testo Unico dell’Ambiente. Ove tali standard non siano raggiunti, il servizio — pur in presenza di un impianto che eroga un trattamento primario — deve considerarsi non reso, con conseguente esclusione degli utenti dall’applicazione della relativa quota tariffaria. Alla fattispecie si applica la prescrizione decennale, con diritto dell’utente al recupero degli importi effettivamente pagati per il solo periodo in cui il servizio deve intendersi non reso.

Il Fatto

Una società gestrice del servizio idrico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2228/2022, con cui era stata accertata la sua inadempienza agli obblighi contrattuali per violazione dei limiti qualitativi del servizio di depurazione. Alcuni utenti avevano resistito con controricorso.

Nelle more della fissazione dell’adunanza camerale, la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione. Sia i controricorrenti sia la ricorrente incidentale — altra società del gruppo — non hanno aderito alla rinuncia. Il ricorso incidentale, articolato in sei motivi, investe la disciplina tariffaria e il termine prescrizionale applicabile alla ripetizione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, in quanto connessi, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Il nucleo della decisione muore sul art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni nella legge n. 13/2009, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell’ambiente.

Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 e la successiva disciplina attuativa contenuta nel decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 settembre 2009. Da tale quadro la Corte trae il principio secondo cui la tariffa di depurazione può essere applicata solo se il servizio è erogato in modo appropriato, secondo gli standard del Testo Unico dell’Ambiente.

Qualora tali standard non siano raggiunti, il servizio va considerato come non reso, anche quando esiste un impianto che eroga un solo trattamento primario. Gli utenti serviti da un depuratore non conforme devono quindi ritenersi esclusi dall’applicazione della relativa quota tariffaria. La Corte richiama sul punto la propria ordinanza n. 20361/2023, che ha esteso l’efficacia della sentenza n. 335/2008 a tutti i casi di servizio non appropriato, e non soltanto a quelli in cui gli impianti manchino o siano temporaneamente inattivi.

Quanto al profilo prescrizionale, la Corte afferma che alla fattispecie si applica il termine decennale, non quello quinquennale invocato dalla ricorrente incidentale. L’utente ha diritto a recuperare gli importi effettivamente pagati per un periodo di dieci anni dal momento della richiesta di rimborso, e per il solo periodo in cui il servizio deve intendersi come non reso. Il Collegio richiama, in continuità, le pronunce Cass. civ. n. 25258/2023, n. 25259/2023, n. 25260/2023, n. 25261/2023 e n. 25262/2023.

In dispositivo la Corte dichiara estinto il giudizio principale per rinuncia e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, e condanna le stesse, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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