Onere della prova e operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 12895 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riparto dell’onere della prova nelle riprese fiscali per operazioni inesistenti non è indifferenziato. Quando l’Amministrazione finanziaria contesta l’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava su di essa la dimostrazione che l’emittente è una cartiera o una società fantasma; assolto tale onere, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni. Diversamente, per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva. In nessun caso la regolarità formale di scritture contabili e pagamenti vale ad assolvere l’onere probatorio gravante sul contribuente.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento impo-esattivo per IVA, IRES, IRAP e accessori relativo all’anno d’imposta 2013, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva qualificato come inesistenti le operazioni intercorse con due società fornitrici, per un imponibile complessivo di oltre tre milioni di euro, disconoscendo i costi e l’IVA addebitata.
La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale rigettavano le difese della società, ritenendo legittimo l’atto. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del riparto dell’onere probatorio nelle riprese per operazioni inesistenti, muovendo dalla premessa che le contestazioni dell’Agenzia sono state formulate come oggettivamente inesistenti, mentre la contribuente sosteneva la diversa qualificazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Il Collegio chiarisce che la richiesta di una riqualificazione delle operazioni in corso di giudizio non è utilmente proponibile, perché lo statuto probatorio delle due ipotesi è profondamente diverso. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, richiamando una giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. V n. 9851 del 2018 e Cass. Sez. V n. 27555 del 2018), l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà oggettiva del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta; il contribuente può difendersi dimostrando la diligenza massima esigibile.
Per le operazioni oggettivamente inesistenti, invece, richiamando Cass. Sez. V n. 17619 del 2018, una volta provato dall’Amministrazione che l’emittente è una cartiera o una società fantasma, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con l’esibizione delle fatture, né con la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, di regola utilizzati per far apparire reale un’operazione fittizia.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la motivazione della CTR ha invertito il riparto dell’onere probatorio. Il giudice d’appello si è soffermato sulla mancanza di prova che una delle società fatturanti avesse una azienda, laddove — versandosi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti — l’onere a carico dell’Amministrazione è di dimostrare che la società è una cartiera. Inoltre, le presunte cartiere sono due e la motivazione non considera la seconda. Infine, il tema dei pagamenti, su cui insiste la CTR, è ritenuto irrilevante ai fini della prova dell’inesistenza delle operazioni.
Il primo motivo è quindi accolto; il secondo, sulla deduzione dei costi, è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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