Contratti di durata, cristallizzazione degli inadempimenti e risoluzione per mutuo dissenso (Cass. civ. Sez. III n. 13118 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento determina la cristallizzazione delle posizioni delle parti fino alla pronuncia giudiziale definitiva: come è vietato al convenuto di eseguire la propria prestazione, così non è consentito all’attore di pretenderla. L’effetto sospensivo delle obbligazioni a carico dell’eccipiente permane, e non integra inadempimento rilevante, anche quando la domanda di risoluzione di controparte risulti infondata perché l’inadempimento dedotto è inidoneo a giustificare la risoluzione, non l’eccezione di inadempimento. Ove le contrapposte domande di risoluzione siano tutte infondate, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione per mutuo dissenso e disporre gli effetti di cui all’art. 1458 cod. civ., essendo le due manifestazioni di volontà dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto.
Il Fatto
Una società alberghiera convenne in giudizio una società di intermediazione turistica davanti al Tribunale di Teramo, chiedendo la risoluzione di un contratto di fornitura di servizi turistici stipulato con la formula “vuoto per pieno”, per il mancato pagamento di fatture relative a servizi accessori, in massima parte riconducibili all’uso della piscina e del solarium.
La convenuta, oltre a contestare il credito, propose domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento di controparte, deducendo il rifiuto ad adempiere per la stagione successiva e l’affitto dell’azienda alberghiera a una società riconducibile ai medesimi soci. Il Tribunale dichiarò la risoluzione per inadempimento di entrambe le parti, ritenendo più grave quello dell’attrice. La Corte d’appello di L’Aquila riformò parzialmente la decisione, dichiarando la risoluzione del contratto senza addebito di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’intervento spiegato dalla curatela della liquidazione giudiziale sopravvenuta. Lo dichiara inammissibile per ragioni processuali assorbenti: l’atto è stato depositato in cancelleria senza notificazione alla controparte, mentre l’intervento nel giudizio di legittimità richiede la partecipazione dell’atto alla controparte, non essendo sufficiente il semplice deposito proprio delle memorie illustrative, prive di carattere innovativo.
Le censure della ricorrente incidentale sull’interpretazione del contratto e sull’omesso esame delle prove sono rigettate. La Corte territoriale ha esaminato i documenti e ne ha considerato contenuto ed esistenza; le doglianze si risolvono in una mera contestazione della valutazione di merito, non sindacabile in cassazione né riconducibile al vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..
Sul ricorso principale, la Corte richiama il principio consolidato tratto dalla lettura coordinata dei commi secondo e terzo dell’art. 1453 cod. civ.: la domanda di risoluzione cristallizza le posizioni delle parti sino alla pronuncia definitiva. La Corte d’appello ha deciso conformemente, riconoscendo alla domanda di risoluzione di controparte effetto sospensivo delle obbligazioni e ritenendo tale sospensione non contraria a buona fede, in ragione delle obiettive difficoltà interpretative del contratto.
Il richiamo operato dalla ricorrente a un arresto del 2019 non coglie nel segno: quel principio postula che l’inadempimento posto a fondamento dell’eccezione di inadempimento non sussistesse o non fosse tale da giustificarla, e non riguarda il diverso caso in cui l’inadempimento non era tale da giustificare la risoluzione. La Corte di merito ha quindi correttamente escluso che la sospensione delle prestazioni integrasse inadempimento idoneo a fondare la speculare domanda riconvenzionale.
Esclusa la fondatezza delle contrapposte domande, la Corte conferma la declaratoria di risoluzione per mutuo dissenso, conformandosi all’indirizzo consolidato secondo cui, ove le reciproche domande di risoluzione siano tutte infondate, il giudice deve comunque dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto e disporre gli effetti di cui all’art. 1458 cod. civ. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con integrale compensazione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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