Liquidazione onorari forensi: rito collegiale e nullità della decisione monocratica (Cass. civ. Sez. II n. 12396 del 10.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili, soggette al rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 nel testo applicabile ratione temporis, devono essere trattate in composizione collegiale. La delega al singolo componente del collegio riguarda la sola assunzione dei mezzi istruttori, mentre la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni devono svolgersi davanti all’intero collegio. Ove il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia è deliberata da un collegio di giudici che non hanno assistito alla discussione ed è nulla per violazione dell’art. 276 c.p.c.

Il Fatto

Il Tribunale di Udine ha emesso due distinti decreti ingiuntivi a favore di un avvocato per il pagamento dei compensi relativi alla difesa di una cliente in taluni giudizi civili. L’ingiunta ha proposto separate opposizioni, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno asseritamente provocato dal negligente espletamento del mandato difensivo. L’opposto ha chiamato in causa in garanzia la propria compagnia assicurativa, che si è associata alle difese dell’assicurato.

Disposta la riunione delle cause, il Tribunale ha ritenuto applicabile il rito speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 anche alle riconvenzionali, ha escluso la responsabilità del difensore e, preso atto del parziale pagamento, ha disposto la revoca di uno dei decreti con ordine di versare il saldo, confermando l’altra ingiunzione. Avverso tale ordinanza la cliente ha proposto ricorso per cassazione in sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, con cui si lamenta che la causa sia stata trattata dal giudice monocratico e non dal collegio, in violazione degli artt. 50-bis, secondo comma, 161, 702-bis e 702-ter c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

Il motivo è fondato. Trova conferma nei verbali di causa che, benché con provvedimento del 03.01.2019 fosse stata disposta l’applicazione del rito sommario speciale, l’intera trattazione — compresa l’udienza in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni — si è svolta dinanzi al giudice monocratico.

Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto. Quest’ultima norma prevede la designazione del giudice relatore e la delega, da parte del presidente, a uno dei componenti del collegio per la sola assunzione dei mezzi istruttori; le restanti attività devono quindi svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione e la precisazione delle conclusioni. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 12609/2012, che sottolinea come i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati debbano essere trattati in composizione collegiale.

Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia è deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa ed è nulla per violazione dell’art. 276 c.p.c., come affermato da Cass. n. 13856/2022 e Cass. n. 25882/2023.

Le restanti censure restano assorbite. La Corte accoglie il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Udine, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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