Disapplicazione d’ufficio della delibera TARSU e divieto di propagazione del giudicato esterno (Cass. civ. Sez. V n. 13117 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, il giudice tributario, nell’ambito della cognizione dei motivi di impugnazione proposti contro l’atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta qualora la ritenga illegittima, in applicazione del principio generale di cui all’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All. E, con il solo limite dell’eventuale giudicato amministrativo che ne abbia affermato la legittimità. L’annullamento giurisdizionale della delibera di determinazione della tariffa per un’annualità precedente non ha però efficacia caducante sulle delibere degli anni successivi, ancorché di contenuto meramente ripetitivo, poiché ciascuna deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo: resta escluso il giudicato esterno, mentre la disapplicazione della delibera successiva è ammessa solo previo autonomo e coerente vaglio di illegittimità.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento e pagamento per TARSU/TIA relativo all’anno 2012 emesso dal Comune. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva il ricorso e disapplicava, ritenendola illegittima, la delibera comunale di determinazione delle aliquote, sul presupposto che fosse meramente reiterativa delle precedenti già annullate dal giudice amministrativo.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. La società resisteva con controricorso. La questione centrale atteneva ai limiti del potere del giudice tributario di disapplicare l’atto generale presupposto e agli effetti dell’annullamento di una delibera tariffaria sulle annualità successive.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono ritenuti infondati. La Corte ribadisce che in materia di TARSU il giudice tributario può disapplicare, anche d’ufficio, la delibera presupposta qualora la reputi illegittima, in forza del principio generale di cui all’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, All. E. Unico limite è l’esistenza di un giudicato amministrativo che ne abbia affermato la legittimità. Nel caso concreto la contribuente aveva comunque contestato la legittimità della tariffa applicata.
Il terzo motivo è invece fondato. La sentenza impugnata aveva disapplicato la delibera del 2012 sul presupposto della sua natura meramente reiterativa delle delibere annullate. La Corte censura tale passaggio: l’annullamento giurisdizionale della delibera tariffaria di un’annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere successive non impugnate. La delibera annullata non costituisce il presupposto delle successive, che pertanto non vengono automaticamente travolte.
La Corte qualifica la fattispecie come ipotesi di invalidità non caducante: la ripetitività del contenuto esprime una rinnovata e autonoma volontà provvedimentale di conferma e non una conseguenza necessitata della delibera annullata. Restano esclusi sia il giudicato esterno, sia il dovere di disapplicazione in via incidentale fondato su tale presupposto. La disapplicazione della delibera successiva resta possibile solo se il giudice svolga un vaglio originario e autonomo di illegittimità.
Nel caso concreto tale vaglio è mancato: la statuizione di disapplicazione è apodittica, perché non si confronta con l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993 lascia ai Comuni ampia discrezionalità e la previsione di una tariffa per gli alberghi anche di molto superiore a quella delle civili abitazioni è legittima, costituendo la maggior capacità produttiva di rifiuti degli esercizi alberghieri un dato di comune esperienza. I rapporti tra tariffe di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 507/1993 non vanno riferiti alla differenza tra categorie, ma alla relazione tra tariffe e costi del servizio.
In accoglimento del terzo motivo, assorbiti il quarto e il quinto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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