Prove necessarie per dedurre costi da operazioni con Paesi black list (Cass. civ. Sez. V n. 13115 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità dei costi relativi a operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, il contribuente deve fornire la prova che l’impresa estera svolga un’attività commerciale effettiva e che le operazioni rispondano a un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione. Non è sufficiente dimostrare il basso costo della merce importata, atteso che tale circostanza caratterizza anche Paesi non inclusi nella black list. Occorre invece provare l’insieme delle caratteristiche dell’importazione, quali qualità, tempestività delle consegne e comparazione con i prodotti di altri Stati. L’accertamento così compiuto dal giudice di merito costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da percorso logico corretto.

Il Fatto

All’esito di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate notificava a una società operante nel settore calzaturiero un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con cui, ai fini Ires, Irap e Iva, recuperava ad imponibile costi ritenuti indeducibili. Le contestazioni riguardavano l’importazione di merci da Hong Kong, in violazione della disciplina sui rapporti commerciali con i Paesi rientranti nella cosiddetta black list.

Il contenzioso si concludeva sfavorevolmente alla contribuente sia in primo grado, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, sia in appello, davanti alla Commissione tributaria regionale della Toscana. Il giudice regionale aveva ritenuto che la società non avesse dimostrato né l’esistenza effettiva della fornitrice estera né il concreto interesse economico di approvvigionarsi presso operatori di Stati a fiscalità privilegiata. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi, connessi, con cui la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, degli artt. 2697 e 115 cod. civ. e proc. civ., nonché degli artt. 24, 53 e 111 Cost., dell’art. 63 TFUE e delle disposizioni convenzionali. La difesa sostiene che l’effettività delle operazioni sarebbe provata dall’importazione e dallo sdoganamento della merce, con adempimento degli obblighi doganali, e che il concreto interesse economico risulterebbe dal costo d’acquisto particolarmente basso delle calzature.

Il Collegio ricostruisce la disciplina di riferimento, ricordando che essa è stata prima modificata e poi definitivamente abrogata dalla disciplina successiva, e richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Secondo tale indirizzo, le spese inerenti a operazioni con fornitori di Stati a fiscalità privilegiata sono ammesse in deduzione solo se il contribuente prova che le imprese estere svolgono un’attività commerciale effettiva, che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Quanto alla prova dell’effettivo svolgimento dell’attività economica, la Corte richiama il principio per cui non è sufficiente produrre l’atto di costituzione della società estera, il bilancio e il certificato di iscrizione nel registro delle imprese. È necessario documentare anche la disponibilità dell’immobile, le utenze, i contratti di lavoro dei dipendenti, gli estratti conto bancari e le autorizzazioni amministrative.

Sull’interesse economico, la Corte precisa che non basta il basso costo della merce, poiché tale caratteristica connota anche Paesi non inseriti nella lista. Occorre dimostrare l’insieme delle caratteristiche dell’importazione, come qualità, tempestività nelle consegne e comparazione con prodotti di altri Stati. Il giudice di merito ha vagliato gli elementi addotti e li ha ritenuti inidonei: si tratta di accertamento in fatto, logicamente corretto, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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