Inadempimento del direttore dei lavori e sanatoria degli abusi edilizi (Cass. civ. Sez. III n. 13157 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta sanatoria degli abusi edilizi realizzati in difformità dal titolo abilitativo non determina il mutamento della causa petendi della domanda risarcitoria proposta dal committente nei confronti del progettista e direttore dei lavori, restando immutato l’inadempimento contrattuale e riducendosi soltanto il quantum del danno. Il progettista e direttore dei lavori risponde per non aver segnalato al committente la necessità di richiedere ed ottenere l’assenso alle varianti prima di realizzare le opere in difformità. La responsabilità amministrativa che grava sul committente per gli abusi edilizi non esclude la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. nei rapporti interni contrattuali, ma non esime il professionista dal proprio obbligo di segnalazione.
Il Fatto
La committente ha agito in giudizio nei confronti degli eredi di un progettista e direttore dei lavori per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento alle obbligazioni professionali assunte in relazione alla costruzione di un fabbricato ad uso abitativo, realizzato in difformità dalla concessione edilizia. La committente ha altresì proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatore per il corrispettivo dei lavori.
Riuniti i due giudizi, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande, condannando gli eredi del professionista al risarcimento. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha rideterminato il debito residuo della committente verso l’appaltatore, riconosciuto la responsabilità parziaria degli eredi in proporzione alle quote ereditarie e rideterminato le spese. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero riconosciuto alla committente un credito risarcitorio fondato su una ragione diversa da quella originariamente dedotta. La censura è infondata. La Corte d’appello ha correttamente individuato il titolo della domanda nell’inadempimento del professionista e ha escluso che la sanatoria intervenuta in corso di causa ne abbia modificato la causa petendi.
La sopravvenuta sanatoria degli abusi ha inciso solo sulle conseguenze dannose, ridimensionando la pretesa risarcitoria. Il danno è stato liquidato in misura inferiore a quanto inizialmente richiesto, essendo venuto meno l’ordine di demolizione emesso dal comune. La domanda è stata pertanto accolta nell’an e, quanto al quantum, nei limiti del danno di cui è stata fornita la prova effettiva.
Infondata è anche la tesi secondo cui, avendo i convenuti prospettato la possibilità di conseguire la concessione in sanatoria già nella comparsa di risposta, la committente avrebbe dovuto modificare immediatamente la domanda. L’originaria richiesta risarcitoria era ricollegata alle conseguenze amministrative dell’abuso ed il successivo ridimensionamento è solo quantitativo, costituendo pur sempre la corretta determinazione dei danni derivanti dall’inadempimento contrattuale.
Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2236 cod. civ. assumendo che le difformità fossero state richieste dalla committente, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nel rilievo che l’inadempimento del professionista è consistito nel non segnalare al committente la necessità di richiedere l’autorizzazione per le opere in variante prima della loro realizzazione. Irrilevanti restano la circostanza che le varianti fossero volute dalla committente e la sussistenza dei presupposti per la loro autorizzazione.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1227 cod. civ. in relazione all’art. 29 d.P.R. n. 380/2001, è infondato. La Corte distingue nettamente la responsabilità amministrativa dai rapporti interni contrattuali: sul piano dei rapporti con la pubblica amministrazione la responsabilità per gli abusi incombe sul committente, sul direttore dei lavori e sull’appaltatore, ma nei rapporti tra committente e progettista rileva il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. Accertato che il professionista non aveva segnalato al committente la necessità di richiedere ed ottenere l’assenso alle varianti prima di realizzarle in difformità, egli è tenuto a rispondere del proprio inadempimento contrattuale. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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