Sisma Sicilia 1990, la rateizzazione non proroga il termine impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 13155 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 138, comma 1, della legge n. 388/2000, che consente ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa di regolarizzare la propria posizione fiscale per gli anni 1990-1992 entro il 15 dicembre 2002, non proroga il termine entro cui l’ufficio deve emettere l’atto impositivo. Il termine decadenziale previsto dal comma 3 della stessa norma riguarda esclusivamente l’azione di riscossione delle somme insolute dovute da chi abbia richiesto la rateizzazione, ed è riferito alla data di esecutività del ruolo, non a quella di notifica della cartella. Tale disposizione non può far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l’Amministrazione finanziaria fosse già decaduta dal potere impositivo alla data del 15 dicembre 2002.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento emesse ai fini Irpef ed Iva per gli anni di imposta 1991 e 1992 e ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1992, derivanti dalla liquidazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, nella qualità di soggetto interessato dagli eventi sismici del 1990.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, in secondo grado, rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava la decisione. L’Agenzia delle entrate ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 138 della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. La contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unica censura, proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con cui l’Agenzia contestava la ritenuta decadenza dal potere di riscossione, ancorata dai giudici di merito alle sole somme eventualmente versate in fase di rateizzazione. Il motivo è giudicato infondato.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 23947/2023; Cass. n. 12845/2021) secondo cui la facoltà di regolarizzare la posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, riconosciuta ai contribuenti colpiti dal sisma, non ha inteso prorogare il termine entro cui deve essere emesso l’atto impositivo.
Il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva, di cui all’art. 138, comma 3, della legge n. 388/2000, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma che abbiano richiesto la regolarizzazione mediante rateazione ai sensi del comma 1. Non risulta per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte respinge l’argomento della difesa erariale, che sosteneva la proroga del termine di decadenza per la notifica della cartella fino al 31 dicembre 2007. Il comma 3 prevede un termine di decadenza riferito alla data di esecutività del ruolo e non alla data di notifica della cartella, e opera per l’azione di riscossione delle somme insolute conseguenti alla regolarizzazione. Non può quindi valere a far rivivere obbligazioni per le quali l’Amministrazione fosse già decaduta (Cass. n. 16709 del 2016).
Nel caso concreto, secondo l’accertamento del giudice di merito, la cartella di pagamento risulta notificata il 19 ottobre 2006. Il ricorso è pertanto rigettato; nulla si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
Nota della Redazione
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