Interposizione fittizia di ASD e abuso fiscale: onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 13317 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 si riferisce a qualsiasi ipotesi di interposizione, anche reale, e non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente: è sufficiente l’uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico per eludere il regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta. L’elusione può attuarsi mediante operazioni effettive e reali, non solo tramite simulazione relativa. Spetta all’Amministrazione provare l’interposizione, anche attraverso presunzioni semplici; il contribuente deve offrire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dal risparmio d’imposta, che giustifichino la sovrapponibilità della compagine sociale e l’identità del centro di imputazione di volontà e interessi.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata era attinta da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio riteneva che essa fosse l’effettiva esercente dell’attività di impresa, solo formalmente gestita da un’associazione sportiva dilettantistica, al fine di beneficiare della disciplina favorevole riservata ai sodalizi sportivi. Sulla base di una presunzione di identità nella compagine associativa e societaria, l’Agenzia imputava alla società, come redditi di impresa, quanto percepito dall’associazione nella gestione di una palestra, nella locazione di campi di calcio a cinque e nell’attività di bar.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente, che ricorreva per cassazione con due mezzi, cui replicava con controricorso il patrono erariale. In prossimità dell’adunanza la parte depositava memoria a sostegno delle proprie ragioni.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente perché vertenti entrambi sui presupposti applicativi dell’art. 37 d.P.R. n. 600/1973, sono dichiarati inammissibili, prima ancora che infondati. Le doglianze si sostanziano in contestazioni generiche e ambigue, prive dell’indicazione del parametro di scrutinio tra le ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ., e si risolvono in critiche al rispetto di principi generali dell’azione amministrativa. Il ricorso per cassazione deve invece articolarsi in censure riconducibili in maniera immediata a uno dei motivi di impugnazione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32415 del 2021.

Nel merito, la Corte ricorda che l’Agenzia doveva provare l’interposizione, e vi ha provveduto tramite presunzioni semplici, essendo libera di valutare e comparare i fatti indizianti prevalenti rispetto a quelli di discarico. Alla contribuente era dato superare la presunzione offrendo un apporto probatorio idoneo a giustificare la sovrapponibilità delle compagini con una causa diversa dal mero risparmio d’imposta. Il bilanciamento probatorio è rimesso ai gradi di merito e esula dal perimetro di cognizione della Suprema Corte.

Il primo motivo è inoltre inammissibile perché la società lamenta un vizio del contraddittorio riferito agli “altri soggetti interessati”, ossia all’associazione, e non a sé stessa: si fa portatrice di un interesse di cui è titolare un soggetto distinto, senza reclamare alcuna delle eccezionali ipotesi di rappresentanza processuale di situazioni giuridiche altrui.

La Corte ribadisce poi che la disciplina antielusiva dell’interposizione non esaurisce il proprio campo applicativo nella simulazione relativa, ben potendo lo scopo elusivo attuarsi mediante operazioni effettive e reali (in tal senso Cass. V n. 12788 del 2011, conformi n. 449/2013, n. 25671/2013, n. 11055/2021). Non si tratta di riqualificare i contratti, ma di accertare chi, in fatto, gestisse l’attività e ne traesse reddito: l’art. 37 non distingue tra interposizione fittizia e reale e richiede la prova, anche presuntiva, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito del soggetto interposto. La sentenza impugnata ha correttamente governato tali principi, donde il rigetto del ricorso.

Le ragioni svolte con la memoria, relative alla norma di interpretazione autentica sulla non debenza dell’Iva delle associazioni sportive dilettantistiche, non trovano accoglimento: non si riconosce l’esenzione a chi si veste di tale qualifica per finalità elusive. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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